201511.10
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Dirigenti illegittimi: la Cassazione salva gli atti dell’Agenzia delle Entrate

In base all’art. 42, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
A seguito della evoluzione legislativa ed ordinamentale sono oggi “impiegati della carriera direttiva” ai sensi dell’art. 42 dpr 600/1973 i “funzionari della terza area” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 (art. 17). E -in base al principio della tassatività delle cause di nullità degli atti tributari- non occorre, ai meri fini della validità dell’atto, che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, ancorchè essa sia eventualmente richiesta da altre disposizioni.
Ove il contribuente contesti –anche in forma generica- la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto (art. 42. d.p.r. n. 600 del 1973), è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato.

(Cass., sez. trib., 9 novembre 2015, n. 22800)

In tema di accertamento tributario, la delega di cui all’art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo.

(Cass., sez. trib., 9 novembre 2015, n. 22803)

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’atto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005), di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, sicché non incide sulla sua validità la declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella legge n. 44 del 2012.

(Cass., sez. trib., 9 novembre 2015, n. 22810)