202301.31
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Definizione liti pendenti in Cassazione: corsa alla sospensione del giudizio di legittimità

Come le precedenti del 2017 e del 2019, anche la definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta dalla Legge di bilancio per il 2023 non sospende automaticamente il giudizio, ma viene richiesto al contribuente che voglia avvalersene di presentare al giudice apposita istanza.
Ad oggi non è stato ancora approvato il modello di domanda di definizione agevolata, ma, ciononostante, può essere opportuno presentare istanza di sospensione del giudizio pendente innanzi la Corte di Cassazione per impedire che il deposito della sentenza possa chiudere la lite e così precludere l’accesso ai benefici della definizione agevolata.

I commi 186 ss. dell’art. 1, l. 29 dicembre 2022, n. 197 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennle per il triennio 2023-2025”) hanno introdotto una definizione adevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; sono interessati le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio, anche a seguito di rinvio. Possono essere definiti i giudizi non conclusi con pronuncia definitiva.
Le controversie definibili non sono sospese ex lege: si tratta di una soluzione analoga a quella già adottata per le definizioni delle liti disciplinate dall’art. 11, d.l. 24 aprile 2017, convertivo, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, e dall’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.
Il contribuente può presentare al giudice apposita istanza di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata: in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Entro il 30 giugno 2023 è presentata la domanda di definizione agevolata ed è effettuato il pagamento di quanto dovuto per ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto impugnato.

Ad oggi non è stato ancora approvato il modello di domanda di definizione agevolata, ma, ciononostante, può essere opportuno presentare istanza di sospensione del giudizio per impedire che si formi il giudicato: in particolare, nel caso di giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione è preferibile presentare l’istanza di sospensione prima che la sentenza sia depositata, al fine di evitare il rischio di incorrere in un pronunciamento senza rinvio.
Questa strategia processuale è stata a suo tempo suggerita dalla stessa Divisione Contribuenti nella circolare del 1° aprile 2019, n. 6: con riferimento alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 119 del 2018, è stato osservato che “La richiesta di sospensione può risultare opportuna in relazione alle controversie pendenti in Cassazione, al fine di evitare che il deposito della pronuncia della Suprema Corte possa definire il giudizio, impedendo […] la presentazione della domanda di definizione”.
Così operando, il deposito della sentenza di cassazione senza rinvio sarebbe priva di effetti e, in particolare, non precluderebbe l’accesso ai benefici della definizione agevolata.

Si ricorda che, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • di un importo pari al valore della controversia ex art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
  • del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
  • del 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.

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