202401.19
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Consultazione semplificata: l’IA risolverà i dubbi dei contribuenti

Nel c.d. “Statuto dei diritti del contribuente” sarà introdotta una nuova procedura – denominata “consultazione semplificata” – che consentirà a persone fisiche e contribuenti minori di risolvere quesiti interpretativi o applicativi relativi a casi concreti.
Ciò che è noto è che sarà creata una banca dati della prassi “aumentata” dall’Intelligenza Artificiale, ma ancora nulla si sa in merito alle sue concrete modalità di funzionamento.
Al fine di tutelare il diritto del contribuente ad essere informato l’accesso gratuito alla piattaforma dovrebbe essere accompagnato dalla possibilità di utilizzarla a fini meramente conoscitivi, operando interrogazioni e simulazioni indipendentemente dalla presentazione di un quesito riferito a uno specifico caso concreto.
Questo strumento potrà rappresentare un’occasione di business per i consulenti tributari perché saranno chiamati a fornire ai clienti chiarimenti e valutazioni in merito all’opportunità di utilizzare la nuova procedura e a formulare opportunamente il quesito.

La novella

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 4 è stato pubblicato il d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche al c.d. “Statuto dei diritti del contribuente” contenuto nella l. 27 luglio 2000, n. 212.

L’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 219 del 2023 introduce nella l. n. 212 del 2000 l’articolo 10 nonies, rubricato “Consultazione semplificata“.

La nuova consultazione semplificata

La consultazione semplificata sarà riservata esclusivamente alle persone fisiche – anche non residenti – e ai contribuenti di minori dimensioni (vale a dire società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società ad esse equiparate ex art. 5 Tuir che applicano il regime di contabilità semplificata).

Sarà gratuita e avverrà mediante i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria con accesso diretto oppure per il tramite di intermediari specificamente delegati.

I contribuenti potranno accedere ad un’apposita banca dati – di nuova costituzione – che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, conterrà i documenti di prassi, vale a dire le circolari, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.

Attraverso l’uso di questo strumento sarà possibile individuare la soluzione di un quesito interpretativo o applicativo relativo a casi concreti. Quando la risposta al quesito non sarà individuata univocamente, la banca dati informerà il contribuente del fatto che potrà presentare istanza di interpello.

Come rilevato nella relazione illustrativa depositata in Parlamento, la novella si limita a prevedere la possibilità che venga istituito questo nuovo servizio, ma la disciplina di dettaglio di tale istituto e delle sue modalità di funzionamento restano affidate a futuri interventi normativi.

Disapplicazione delle sanzioni e non debenza degli interessi moratori

Al comma 3 del nuovo articolo 10 novies, l. n. 212 del 2000 si prevede quanto segue: “La risposta produce gli effetti di cui all’articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante“: in virtù di tale rinvio, non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute nella risposta dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalla stessa Amministrazione.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa depositata in Parlamento, tale assetto sarebbe coerente con la circostanza che il quesito formulato da parte del contribuente troverebbe la propria soluzione in indirizzi interpretativi già cristallizzati dall’Amministrazione finanziaria in precedenti documenti di prassi. L’adeguamento alle risultanze della consultazione semplificata determinerebbe soltanto la disapplicazione di sanzioni e la non debenza degli interessi moratori perché non sarebbe equiparabile ad una risposta ad interpello, in relazione alla quale si prevede espressamente la nullità (recte: l’annullabilità) degli atti da questa difformi anche quando essi abiano contenuto impositivo o sanzionatorio.

È davvero valorizzato il principio del legittimo affidamento?

È bene ricordare che l’art. 4, l. 9 agosto 2023, n. 111 indica i principi e i criteri direttivi per la revisione del c.d. “Statuto dei diritti del contribuente” la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto e la razionalizzazione della disciplina dell’interpello.

Il tributo unionale non è dovuto

Si è detto che l’art. 10 novies, comma 3, l. n. 212 del 2000 rinvia al comma 2 dell’articolo 10 della medesima legge. Anche questa disposizione è stata modificata dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219: con effetto a partire dal 18 gennaio 2024 all’art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000 è stato aggiunto un secondo periodo per adeguare l’ordinamento interno alla tutela europea dell’affidamento (cfr. art. 119 CDU; cfr. anche la fattispecie in precedenza regolata dall’art. 220, par. 2, lett. b), CDC).

In virtù di tale combinato disposto, anche per la consultazione semplificata i tributi unionali non saranno dovuti nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell’Amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengano successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.

La scelta di circoscrivere l’inesigibilità del tributo alla sola fiscalità di matrice eurounitaria configura una discriminazione alla rovescia, giacché in maniera del tutto irragionevole determina una situazione di svantaggio a danno delle fattispecie meramente interne. Sarebbe quindi necessario modificare l’art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000 in maniera tale da escludere espressamente per tutte le fattispecie – quelle unionali, quelle extra UE e quelle interne – non solo la debenza di sanzioni e interessi moratori, ma anche la debenza del tributo, prevedendo l’annullabilità degli atti difformi rispetto a tutti gli atti della prassi (non solo risposte a interpello, ma anche risposte a consultazione semplificata, circolari ecc.), in armonia con quanto previsto dall’art. 11, comma 3, l. n. 212 del 2000 per l’interpello e dall’art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000 per i tributi unionali.

Consultazione semplificata come condizione di ammissibilità dell’interpello

Al comma 4 del nuovo articolo 10 novies, l. n. 212 del 2000 si qualifica il procedimento di consultazione semplificata come condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello: viene così data attuazione alle modalità espressamente individuate nella legge delega per circoscrivere l’ammissibilità dell’istanza di interpello alle sole questioni che non abbiano trovato soluzione in documenti interpretativi già emanati.

Due sono le criticità di tale soluzione.

In primo luogo ci si può domandare perché la consultazione semplificata debba essere circoscritta alle sole persone fisiche e ad alcune categorie di contribuenti di minori dimensioni.

In secondo luogo, se “razionalizzare” la disciplina dell’interpello vuol dire “rendere razionale o più razionale, più adatto e rispondente alle esigenze e finalità funzionali” (così il vocabolario Treccani), non si può non rilevare non soltanto che la novella opera una irragionevole differenziazione – quanto a presupposti ed effetti – tra la disciplina della consultazione semplificata e quella dell’interpello, ma anche che essa contrasta con le esigenze e le finalità funzionali di tali istituti procedimentali. La condizione di ammissibilità dell’istanza di interpello appare lesiva del diritto del contribuente a essere informato in merito alle conseguenze fiscali delle proprie azioni, che si configura sia sul piano dell’interpretazione normativa uti civis, come diritto a conoscere compiutamente e agevolmente le disposizioni fiscali vigenti, sia sul piano dell’applicazione normativa uti singulus, come diritto a conoscere quale sia la propria posizione fiscale in ordine ad un determinato atto del contribuente medesimo o dell’Amministrazione.

Sarebbe quindi auspicabile l’abrogazione del comma 4 dell’art. 10 nonies, l. n. 212 del 2000.

Minaccia per i professionisti oppure opportunità di business?

Lo strumento della consultazione semplificata modificherà l’attività di consulenza che i professionisti – avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro ecc. – svolgono a favore di persone fisiche e di alcuni contribuenti minori.

Contrariamente a quanto paventato dalla stampa, la consultazione semplificata potrebbe rappresentare un’occasione di business per i consulenti tributari, che potranno essere chiamati a fornire chiarimenti e valutazioni in merito all’opportunità di utilizzare lo strumento e a formulare correttamente il quesito.

È vero che questo strumento potrà essere utilizzato dal contribuente senza delegare l’accesso di un intermediario abilitato, accedendo direttamente ai servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria. È tuttavia altrettanto innegabile che la mancanza di specifiche competenze tecnico-giuridiche potrebbe compromettere il risultato della consulenza semplificata prima e poi dell’eventuale successivo interpello: se, da un lato, in tal modo il contribuente può evitare di farsi carico di un onorario professionale, dall’altro eventuali errori commessi in sede procedimentale potrebbero tradursi in costi ben maggiori (non solo in termini di maggior carico tributario, ma anche nella necessità di gestire un diverso rischio fiscale in sede procedimentale e processuale).

Una bancadati “aumentata” con accesso gratuito a tutela del diritto del contribuente ad essere informato

Per soddisfare le esigenze di pubblicità individuate dal c.d. “Statuto dei diritti del contribuente” sarebbe opportuno non soltanto consentire ai contribuenti e ai consulenti l’accesso gratuito alla bancadati “aumentata” dei documenti di prassi che sarà creata dall’Amministrazione finanziaria in ottemperanza all’art. 10 novies, d.lgs. n. 212 del 2000, ma anche garantire loro la possibilità di utilizzare tale strumento a fini meramente conoscitivi, operando interrogazioni e simulazioni indipendentemente dalla presentazione di una richiesta di “consultazione semplificata” riferita a uno specifico caso concreto.

L’Intelligenza Artificiale potrebbe quindi essere utilizzata per creare una versione avanzata del servizio di Documentazione Economica e Finanziaria coordinato dal CeRDEF – Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria per fornire ai contribuenti – e ai loro consulenti – le informazioni integrate su normativa prassi e giurisprudenza su una piattaforma web gratuita.

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