201801.26
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Consolidato e utilizzo perdite: il punto su due casi particolari (circolare 2/2018)

Consolidato e utilizzo perdite:
il punto su due casi particolari

Le precisazioni riguardano quelle maturate prima dell’esercizio dell’opzione e il criterio di attribuzione nell’ipotesi di interruzione o di revoca della tassazione di gruppo.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, fornisce indicazioni su due particolari fattispecie relative all’utilizzo delle perdite da parte dei soggetti aderenti al consolidato nazionale.

I chiarimenti riguardano, in particolare, le modalità di utilizzo in accertamento delle perdite anteriori al consolidato e il criterio di attribuzione delle perdite in caso di interruzione o di revoca del consolidato.
Le indicazioni fornite dall’Amministrazione, peraltro, sono precedute dalla descrizione del quadro giuridico di riferimento.

Utilizzo in accertamento delle perdite anteriori al consolidato
La prima delle fattispecie riguarda la possibilità, per i soggetti consolidati, di utilizzare in accertamento mediante l’Ipea le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione, nella particolare ipotesi in cui la rettifica operata nell’atto unico sia relativa a un periodo d’imposta in cui la consolidata abbia trasferito in dichiarazione una perdita alla fiscal unit.
Il Tuir limita la possibilità di utilizzare nella tassazione di gruppo le perdite fiscali maturate anteriormente all’ingresso nel regime, riconoscendole esclusivamente al soggetto che le ha generate (articolo 118, comma 2). Le perdite anteriori all’opzione sono, quindi, perdite proprie del soggetto che aderisce al consolidato e non possono confluire nel reddito complessivo globale dellafiscal unit. In quanto perdite proprie, tuttavia, le stesse possono essere compensate con l’eventuale imponibile positivo (e nei limiti di questo), prima che sia trasferito al consolidato ai fini della sua tassazione come reddito di gruppo.
In merito all’utilizzo delle perdite anteriori in sede di accertamento, la circolare n. 15/E del 28 aprile 2017 (vedi “Lo scomputo delle perdite alle prese con l’accertamento” e “Consolidato, accertamento e perdite: Ipea e Ipec per abbattere la pretesa“) ha già offerto alcuni chiarimenti: tali perdite, se ancora disponibili nel momento del loro utilizzo, possono essere scomputate dai maggiori imponibili accertati nell’atto unico mediante la presentazione del modello Ipea, ferma restando la possibilità per la consolidante di richiedere con il modello Ipec eventuali perdite del consolidato. Infatti, si precisa nel documento di prassi, se il soggetto destinatario della rettifica avesse correttamente dichiarato il proprio reddito, questo avrebbe trovato compensazione con le perdite pregresse all’esercizio dell’opzione, prima del trasferimento del risultato d’esercizio alla fiscal unit.
La circolare pubblicata oggi, nel confermare la posizione interpretativa precedente, precisa che qualora la consolidata abbia trasferito in dichiarazione al consolidato una perdita di periodo, in sede di accertamento può chiedere lo scomputo delle perdite proprie anteriori all’esercizio dell’opzione nel limite della parte di maggior imponibile accertato che eventualmente superi la perdita di periodo trasferita in sede dichiarativa alla fiscal unit.
Infatti, nella medesima ottica di ripristino che guarda alla situazione che si sarebbe verificata se il destinatario della rettifica avesse correttamente dichiarato il proprio reddito, il soggetto che ha trasferito la perdita di periodo al consolidato avrebbe dichiarato l’imponibile positivo (ora oggetto di accertamento) al netto del risultato negativo di periodo e poi, solo per l’eventuale residuo imponibile positivo, con le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione.
Quindi, se il maggior imponibile accertato è inferiore alla perdita di periodo trasferita al consolidato, il contribuente non potrà richiedere con il modello Ipea di scomputare le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione.

Criterio di attribuzione delle perdite in caso di interruzione o di revoca del consolidato
La seconda tematica affrontata nella circolare è relativa al criterio con il quale attribuire le perdite al momento dell’interruzione o della revoca della tassazione di gruppo, qualora le perdite siano maturate durante più trienni e sia stato modificato nel corso di tale periodo il criterio di attribuzione.
Il criterio utilizzato per l’attribuzione delle perdite che residuano in caso di fuoriuscita di una consolidata dal gruppo o di interruzione totale del regime, o ancora nell’ipotesi di revoca della tassazione di gruppo, è comunicato preventivamente all’Agenzia delle entrate all’atto della comunicazione dell’esercizio dell’opzione e può essere modificato ogni triennio. La fiscal unit, in tal modo, decide se le perdite, in caso di interruzione o revoca, saranno lasciate alla consolidante o attribuite alle società che le hanno generate.
Nell’ipotesi in cui il criterio di attribuzione cambi nel corso dei diversi trienni, la circolare precisa che il criterio da utilizzare è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, non rilevando, quindi, il periodo in cui le perdite sono maturate. Pertanto, l’ultimo criterio comunicato avrà valenza anche in relazione alle perdite da riattribuire maturate nei periodi precedenti.
Tali perdite riattribuite sono perdite proprie del soggetto e possono essere utilizzate in compensazione del reddito imponibile dichiarato, oppure in accertamento mediante la presentazione del modello Ipea.

Donatella Libranti
pubblicato Venerdì 26 Gennaio 2018