202106.28
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Condono: la lite è definibile quando la cartella è il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente (nota a Cass. 18298/2021)

L’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis, d.p.r. n. 600 del 1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018,quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

(Cass., sez. unite civ., 25 giugno 2021, n. 19298)

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