202102.06
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Conciliazione inattuabile per i crediti inesistenti. Da valutare per la notifica viziata

In base all’interpretazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate, la controversia avente ad oggetto l’atto di recupero di un credito inesistente, utilizzato in compensazione, non può essere definita tramite conciliazione giudiziale, mentre la convenienza alla definizione della lite deve essere oggetto di valutazione caso per caso quando sia eccepito un vizio di notifica di un atto impositivo. Se la seconda soluzione corrisponde a ragionevolezza complessiva, consentendo all’Amministrazione finanziaria di chiudere i processi dall’esito favorevole incerto con il solo abbattimento delle sanzioni amministrative, la prima soluzione desta alcune perplessità perché priva di fondamento normativo.

Nel corso di TeleFisco 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie risposte a due quesiti concernenti l’istituto della conciliazione giudiziale.

La conciliazione non è attuabile in caso di recupero di crediti inesistenti.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la controversia avente ad oggetto l’atto di recupero di un credito inesistente, utilizzato in compensazione, non possa essere definita tramite conciliazione.

Tale soluzione interpretativa viene motivata dalla necessaria simmetria rispetto alla corrispondente preclusione prevista con riferimento alla fase amministrativa. L’Agenzia delle Entrate richiama il comma 5 dell’art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ove, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, si esclude l’applicazione della definizione agevolata ex artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Viene altresì riprodotto il paragrafo 3 della circolare del 23 dicembre 2020, n. 31/E, nel quale la Direzione Centrale piccole e Medie Imprese ha confermato per tale fattispecie solamente l’applicabilità del ravvedimento ex art. 13, d.lgs. 18 dicembre 19973, n. 472 “anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque prima che sia stato notificato l’atto di recupero”, nonché la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale ex art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, “qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate desta alcune perplessità.

In primo luogo, non può non osservarsi che essa non ha copertura legislativa nella disciplina della conciliazione giudiziale contenuta negli artt. 48 ss, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

In secondo luogo, per limitarne l’operatività è necessario chiarire i confini della nozione di “credito inesistente”. A tal fine, la stessa Agenzia delle Entrate richiama la definizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997, secondo cui “si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36 bis e 36 ter, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e all’art. 54 bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633”, come, ad esempio, nel caso in cui non siano stati sostenuti i costi per attività di ricerca e sviluppo (circolare del 16 marzo 2016, n. 5, § 8). Nella Relazione Illustrativa al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 di “Revisione del sistema sanzionatorio” si legge che devono escludersi dall’ambito applicativo della norma richiamata “tutte quelle ipotesi in cui l’inesistenza del credito emerga direttamente dai controlli operati dall’Amministrazione nonché quelle ipotesi di utilizzazione di crediti in violazione di regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo del credito stesso”. Ne consegue che la nozione di “credito inesistente” va circoscritta alle fattispecie di comportamento fraudolento, attuato, ad esempio, mediante la creazione di documentazione – contabile e non – idonea a dimostrare lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in realtà mai concretamente posta in essere. Al contrario, si configura un “credito non spettanteex art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 qualora il credito d’imposta esistente sia utilizzato in misura superiore a quella prevista ovvero in violazione delle modalità di suo utilizzo: in questo caso il trattamento sanzionatorio è meno severo, non essendo addebitabile al contribuente una condotta fraudolenta.

La conciliazione va valutata caso per caso quando siano eccepiti vizi di notifica.

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato anche la questione relativa all’applicabilità della conciliazione giudiziale nel caso in cui il contribuente abbia impugnato un avviso di intimazione di pagamento preceduto dal solo avviso di accertamento ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. e), d.l. 31 maggio 2010 (e quindi senza previa notifica della cartella di pagamento) ed eccepisca un vizio di notifica dell’atto impositivo presupposto.

All’Ufficio procedente viene affidato il compito di verificare se sia possibile fornire in giudizio la prova della validità della notifica dell’avviso di accertamento. Nel caso in cui tale posizione difensiva risulti caratterizzata da elementi di incertezza, viene riconosciuta la possibilità di conciliazione giudiziale.

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