202105.21
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Comm. trib. reg. Toscana, sez. VII, 21 maggio 2021, n. 606 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TOSCANA

SETTIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

PEDONE VINCENZO – Presidente

MENCHINI MAURO GIOVANNI – Relatore

NISI ITALO – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

  • sull’appello n. 2145/2018

depositato il 04/12/2018

  • avverso la pronuncia sentenza n. 179/2018 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LUCCA

contro:

(…)

difeso da:

MARRUCCI FEDERICO

VIALE CARLO DEL PRETE 719 55100 LUCCA

proposto dall’appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LUCCA

VIA DI SOTTOMONTE N.3-LOC. GUAMO 55060 CAPANNORI LU

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ADD.REG. 2011

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ADD.COM. 2011

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2011

Svolgimento del processo

Il contribuente è stato oggetto di controllo fiscale nel corso dell’anno 2017 da parte dell’Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Lucca relativamente al periodo d’imposta 2011.

La predetta attività di controllo, avviata a seguito di verifica fiscale posta in essere dalla Guardia di Finanza gruppo di Viareggio di cui al processo verbale di constatazione notificata alla parte privata, in qualità di rappresentante Legale della Società (…)in data 01/08/2016.

Nella fase di contradditorio con l’Ente Societario venivano archiviati gli elementi istruttori ai fini della Società ma si perveniva a contestare con il contribuente (…) alcune movimentazioni finanziarie che facevano ritenere alcuni accreditamenti esclusi dalla assoggettamento a tassazione.

Per i periodi d’imposta 2011 si intimava al pagamento un importo complessivo di interessi e sanzioni di Euro 27.260,26.

Il contribuente sopra indicato proponeva tempestivo e rituale ricorso avverso l’atto di imposizione surriferito dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, deducendogli elementi di censura appresso succintamente esplicitati: a) illegittimità del provvedimento accertativo per mancanza della delega di firma emessa dal Direttore Prov.le a beneficio del funzionario sottoscrittore; b) nullità dell’atto di Imposizione per violazione degli artt.24-28 del D.Lgs. n. 85 del 2005 in ordine all’opposizione della firma digitale; c) invalidità del provvedimento impositivo in ordine al formato (p7m) nel quale risulta essere formato, a cagione dell’ impossibilità di confrontarlo all’originale; d) illegittimità dell’esercizio del potere accertativo, sulla base dell’esperimento di indagini finanziarie, nei confronti dello (…) a causa dell’assenza di un provvedimento autorizzato ad hoc; e) nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente, giacché l’Ufficio finanziario avrebbe omesso di notificare alla parte privata idoneo processo verbale di contestazione, con conseguente violazione del termine dilatorio di 60 gg. ; f) in conferenza, nel merito, della impostazione erariale tesa a reputare non giustificati i versamenti assunti alla stregua di base imponibile accertata, dovendosi tra l’altro ed in subordine, concludere per un riconoscimento forfettario dei costi ed una disapplicazione delle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio facendo osservare che gli elementi di doglianza avanzati dal contribuente risultano destituiti di fondamento in quanto si evidenzia che la azione di ripresa a tassazione intrapresa dall’Amministrazione finanziaria risulta essere legittima, sotto il profilo dei requisiti formali contestati dal contribuente e fondata sul piano della tenuta del rapporto sostanziale di imposta formalizzato con l’avviso di accertamento opposto.

La C.T.P. di Lucca, con la sentenza n. 179/18 accoglieva il ricorso per i seguenti motivi:

a) la verifica era stata autorizzata ( art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 600 del 1973) e promossa unicamente nei confronti della Società (…), con estensione a terzi ai danni dell’appello, “ma sempre finalizzate a verificare che nei conti personali non fossero refluite fittiziamente operazioni riconducibili alla società, che era e rimane l’unico soggetto sottoposto a verifica;”

b) ” il fatto di aver archiviato le contestazioni inizialmente elevate nei confronti dell’indagata”, ossia la Società, “comporta che l’autorizzazione a procedere cessa” e dunque se l’ Ufficio ritiene di avviare un’indagine fiscale nei confronti del terzo, tuttavia a titolo “personale”, ” è necessario richiedere nuova autonoma autorizzazione, trattandosi di procedere ad accertamenti relativi a soggetto diverso”;

c) analoga considerazione anche in tema di mancata consegna del PVC al contribuente , in qualità di persona fisica; anche su tale profilo viene integrata la violazione dell’art.12, comma 7, L. n. 212 del 2000;

Ricorre in appello L’Agenzia delle Entrate di Lucca per i seguenti motivi di diritto

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 D.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2697 c.c. – Errata valutazione dei fatti causa

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente, approvato con L. n. 212 del 2000

3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 917 del 1986 Sugli effetti prodotti dall’operazione interpretativa di classificazione della maggiore materia imponibile in ordine alla legittimità dell’azione accertativa

Motivi della decisione
La finalità dell’autorizzata a estendere le indagini bancarie al Signor (…), come Rappresentante Legale e come soggetto terzo, è accertare se le operazioni Bancarie sono sostanzialmente riferibili alla Società verificata.

Si deve ricercare se gli introiti bancari sono attribuibili in modo fittizio, al terzo, ma in realtà ,sono ricavi extra contabili aziendali.

Nel caso i cui l’attività di controllo voglia essere estesa anche al soggetto dei conti bancari personali, a nostro giudizio gli deve essere una diretta azione nei suoi confronti mediante la consegna del P.V.C. quale contribuente e non quale rappresentante Legale della Società.

Al Signor (…) non è stato notificato nessun P.V.C. in qualità di persona fisica, ma invece è stato regolarmente notificato alla Società, la quale ha potuto depositare presso l’Agenzia delle Entrate le memorie in base alla L. n. 212 del 2000 Art. 12 Comm. 7, entro 60 giorni dal rilascio del verbale.

Tale norma non è stata rispettata per il Signor (…) e pertanto ha impedito all’interessato di depositare le richiamate memorie ed ha subito una violazione delle regole amministrative per il rapporto cittadino/fisco come stabilito dalla L. n. 212 del 2000 e dal D.P.R. n. 600 del 1973 Art. 32.

P.Q.M.

Respinge l’appello e condanna l’A.F. al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.800,00 per compensi oltre accessori.

Firenze, il 19 marzo 2021.