Comm. trib. prov. Genova, sez. I, 27 settembre 2012, n. 93 (massima)
Per l’accertamento da studi di settore è necessario che lo scostamento di quanto dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una grave incongruenza. Deve dunque ritenersi congruo chi si trova nell’intervallo di confidenza. Gli studi di settore contemplano infatti una funzione di ricavo che ammette un intervallo di valori, collocandosi all’interno dei quali l’ammontare dei ricavi dichiarato dal contribuente deve essere ritenuto «congruo» avendo riguardo quale parametro effettivo quello relativo all’entità del ricavo minimo ammissibile.
Inoltre, poiché gli studi di settore rappresentano dati fondati sulla base di elaborazioni statistiche generali, in presenza di specifiche contestazioni e allegazioni da parte del contribuente, non possono costituire, da soli, il «fatto noto» da cui argomentare, con sufficiente grado di probabilità, la reale capacità contributiva. Va pertanto ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento fondato sul mero scostamento dell’imponibile dichiarato rispetto a quello risultante dalla applicazione dello studio di settore.