201602.15
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Cass., sez. VI civ. – T, 9 febbraio 2016 (ord), n. 2588 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24412-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

G.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 93/27/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 15/06/2012, depositata il 06/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.


Svolgimento del processo – Motivi della decisione


Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata in Cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle entrate ricorre contro la sig.ra G.F. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado per la ritenuta incertezza in ordine agli estremi della sentenza impugnata;

incertezza desunta dalla difformità tra gli estremi della sentenza indicata nell’atto di appello e gli estremi la sentenza al medesimo allegata.

Con l’unico mezzo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, la difesa erariale denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in cui il giudice territoriale sarebbe incorso giudicando incerto l’oggetto dell’impugnazione per il solo fatto che l’appellante avesse depositato una sentenza diversa da quella indicato nell’epigrafe dell’atto di appello; sentenza, peraltro, relativa all’impugnativa di un avviso di accertamento diverso da quello della cui impugnativa si riferiva nella narrativa del processo svolta nell’atto di appello. Aggiunge, ancora, la ricorrente che la sentenza effettivamente impugnata, precisamente indicate nell’atto di appello, era comunque in atti, in quanto contenuta nel fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado allegato al fascicolo d’ufficio del giudizio di secondo grado.

La contribuente non si è costituita in questa sede.

Il ricorso appare fondato.

Dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato, risulta che l’atto di appello era assolutamente univoco nell’identificare la sentenza impugnata indicandone il numero (118/08/10), il giudice emittente (Commissione Tributaria Provinciale di Milano), la data della pronuncia (10/3/2010), la data di deposito (24/3/2010), il numero del ricorso in primo grado (N. R. 11689/08), il numero dell’avviso di accertamento impugnato (R1RQ01T201033/2008), nonchè l’imposta (Irpef) e l’anno di imposta (2003) a cui detto avviso di accertamento si riferiva. Nella stessa narrativa di fatto svolta nell’atto di appello si dava poi adeguatamente conto della circostanza che l’avviso di accertamento impugnato, relativo all’anno di imposta 2003, era stato emesso insieme ad un avviso accertamento per l’anno 2002 impugnato con ricorso accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza 119/08/10, pure allegata all’appello.

Nessuna incertezza dunque sussisteva sul fatto che l’oggetto dell’impugnazione fosse la sentenza 118/08/10, peraltro presente in atti, in quanto contenuta nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado; che l’allegazione della sentenza 119/08/10 fosse frutto di errore materiale non poteva dunque considerarsi una mera ipotesi (come si legge a pag. 3 della sentenza gravata: “la rilevato difformità -frutto di ipotizzatile, ma non logicamente necessitato errore materiale”) ma costituiva una palmare evidenza processuale.

D’altra parte questa Corte non ha mancato di rilevare, per un verso, che, in sede di giudizio tributario, la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata, come precisati nell’atto di impugnazione, e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell’appellante non è di per sè significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale (sentt. 16921/07, 1935/12); per altro verso, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (5136/98, 2300/01, 7746/05). L’omesso deposito da parte dell’appellante della copia della sentenza impugnata non determinata l’improcedibilità dell’appello qualora, come nella specie, la sentenza sia comunque presente negli atti ed il giudice sia quindi in grado di avere conoscenza della pronuncia di primo grado.

Si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata”.

Che la contribuente non si è costituita in questa sede;

che il ricorso deve considerarsi tempestivo, perchè – ancorchè l’atto sia stato notificato a mezzo posta con raccomandata spedita all’indirizzo della contribuente di (OMISSIS), solo il 27.1.14, oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. – tale notifica conseguiva, a ragionevole distanza di tempo, al tentativo di notifica tempestivamente effettuato il 23.10.13 all’indirizzo della contribuente di (OMISSIS) (risultante dall’epigrafe della sentenza gravata e modificato presso l’anagrafe tributaria solo con decorrenza 28.11.13), dove la stessa era risultata sconosciuta;

che la relazione è stata notificata alla ricorrente;

che non sono state depositate memorie difensive;

che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al giudice territoriale.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2016