201712.13
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Cass., sez. VI civ. – T, 13 dicembre 2017 (ord.), n. 29998 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24054-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PERSEO SCARL LCA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2262/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON. Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Svolgimento del processo

che:

Con sentenza in data 19 dicembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, nella parte che qui rileva, respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 143/6/08 della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva parzialmente accolto il ricorso della Perseo Società Cooperativa a r.l. contro la cartella di pagamento IRAP, IRPEG, IVA 2003. La CTR osservava in particolare che era corretta la pronuncia della CTP in punto rideterminazione in melius della sanzione per tardivi versamenti di imposta, stante l’applicabilità della correlativa previsione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata società non si è difesa.

Motivi della decisione

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4 e art. 17, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, poichè la CTR ha affermato la riducibilità della sanzione irrogata alla società contribuente per ritardato versamento delle imposte, in assenza di “circostanze eccezionali”, come previsto dalla seconda disposizione legislativa evocata.

La censura è infondata.

Va anzitutto ribadito che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 4 – che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa – si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale. (Fattispecie relativa a sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 171, art. 13)” (Sez. 5, Sentenza n. 5209 del 04/03/2011, Rv. 617037 – 01).

Quindi deve affermarsi insussistente alcun vincolo all’applicabilità della disposizione generale di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4, nel caso di specie.

Quanto poi al concreto giudizio meritale, doppiamente conforme, sulla ricorrenza delle “circostanze eccezionali” richieste da tale disposizione legislativa (prima della modifica di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 16, comma 1, lett. c), n. 2, che con decorrenza dal 1 gennaio 2016 ha soppresso l’aggettivo “eccezionali”)) lo stesso non è sindacabile in questa sede, al di fuori dell’ipotesi ci vizio motivazionale, peraltro non dedotta e nemmeno deduci3ile ex art. 348 ter cod. proc. civ..

Bisogna infatti ribadire che “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, cucile ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 2017).

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa della società contribuente intimata.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributi:. unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 – quater, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017