Cass., sez. trib., 8 marzo 2017, n. 5951 (testo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23395/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 785, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ADORNATO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA COPPOLA, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 145/2009 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA, depositata il 15/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato COPPOLA che si riporta alla memoria;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 e del D.M. 10 settembre 1992, l’Agenzia delle Entrate notificava a M.M. un avviso di accertamento con il quale determinava sinteticamente un maggior reddito per l’anno 2000 di Lire 164.423.000. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 624 del 2007, annullando integralmente l’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 15.7.2009. Il giudice di appello confermava l’avviso di accertamento limitatamente al maggior reddito di Lire 40.111.000 poichè non contestato dal contribuente; rigettava l’appello con riguardo all’accertamento del maggior reddito di Lire 124.312.000 per quote di risparmio connesse all’acquisto di beni immobili in quanto “la manifestazione di capacità contributiva non va individuata nell’acquisto di beni immobili ma nel momento in cui i soci provvedevano a finanziare la società. E’ in tale contesto, e negli anni in cui sono avvenuti i finanziamenti che i verificatori avrebbero dovuto accertare la capacità reddituale sufficiente per effettuare i versamenti e non certo negli esercizi in cui l’attribuzione dell’immobile, a fronte della rinuncia al credito da parte dei soci, non configura alcun incremento patrimoniale”, dovendosi considerare che l’assegnazione degli immobili ai soci era avvenuta in applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 29, che prevedeva un trattamento fiscale agevolato (applicazione di imposta sostitutiva).
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo, per illogicità e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’avviso di accertamento si fondasse sulla vicenda successiva relativa all’assegnazione degli immobili realizzati dalla società ai propri soci finanziatori, mentre esso si fondava sulla disponibilità finanziaria mostrata dai soci presuntivamente acquisita mediante i risparmi accumulati.
M.M. resiste con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso. Con successiva memoria chiede di rinviare la trattazione della causa in quanto il resistente ha interesse ad aderire alla cosiddetta rottamazione dei ruoli prevista dal D.L. 22 ottobre 2016, art. 6, convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente si rigetta la richiesta di rinvio, formulata da parte resistente, poichè il giudizio in oggetto, riguardante un avviso di accertamento non esecutivo (poichè emesso prima del 1.10.2011), non è interessato dalla sopravvenuta normativa relativa alla definizione agevolata. dei carichi fiscali affidati all’agente della riscossione, comprensivi delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi (della L. 1 dicembre 2016, n. 225, art. 6, comma 3 ter).
2.11 ricorso è infondato. Dalla ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata risulta che l’avviso di accertamento è stato emesso sulla base dell’ elemento indicativo di maggiore capacità contributiva, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, individuato dall’ente impositore nelle spese per incrementi patrimoniali relative all’acquisto degli immobili, acquisti che il giudice di merito non ha considerato sintomatici di maggiore capacità contributiva perchè il pagamento del prezzo è avvenuto mediante rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società alienante per finanziamenti da essi soci effettuati negli esercizi precedenti.
La censura di illogicità ed insufficienza della motivazione è svolta dalla Agenzia delle Entrate sul presupposto che l’avviso di accertamento sia stato invece emesso sulla base del diverso indice di capacità contributiva costituito dalle spese per i pregressi finanziamenti effettuati in favore della società. Tale circostanza, espressamente esclusa dal giudice di merito, è semplicemente affermato da parte ricorrente senza l’indicazione di alcun atto processuale o documento a supporto della dedotta censura di contraddittorietà della motivazione, la quale pertanto risulta infondata.
Spese regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore di M.M., liquidate in Euro 3.800 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017