200905.08
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Cass., sez. trib., 7 febbraio 2008, n. 2816 (massima)

In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni, con riguardo alla procedura di determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi di cui all’art. 3, commi 179 – 189, l. 28 dicembre 1995, n. 549, l’utilizzazione dei parametri determinati con il d.p.c.m. 29 gennaio 1996, come modificato dal d.p.c.m. 27 marzo 1997, è consentita dalla legge.

I parametri costituiscono criteri elaborati per categorie di soggetti e hanno efficacia di praesumptio hominis, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Anche se non espressamente previsto, il contraddittorio procedimentale amministrativo è necessario anche in materia tributaria in forza del principio generale dell’azione amministrativa del giusto procedimento.

Benché la disciplina dei parametri non preveda expressis verbis il contraddittorio endoprocedimentale, nel rispetto del principio generale amministrativo del giusto procedimento e del principio di legalità amministrativa applicato ai rapporti tra atti amministrativi generali ed astratti e atti amministrativi particolari e concreti, la garanzia del contraddittorio è comunque assicurata, per implicito, al contribuente che si voglia assumere come destinatario di un provvedimento amministrativo d’imposizione tributaria esercitando un potere istruttorio di accertamento presuntivo.

La mancata partecipazione del contribuente, debitamente invitato, all’attività amministrativa istruttoria in contraddittorio con l’ufficio legittima l’adozione dell’avviso di accertamento presuntivo.

La prova che il contribuente non abbia dato in sede procedimentale amministrativa può essere da lui fornita in sede processuale.