Cass., sez. trib., 30 aprile 2009, n. 10077 (massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 3, comma 181, secondo periodo, lett. b), l. 28 dicembre 1995, n. 549 rende possibile l’accertamento a mezzo dei parametri di cui al d.p.c.m. 29 gennaio 1996 nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria soltanto qualora la stessa sia risultata inattendibile nel corso di un’ispezione.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento presuntivo dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza soltanto se essa raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità. Diversamente, siffatta difformità rimane sul piano del mero indizio, ove si consideri che gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, pur basati su criteri statistici, non integrano un fatto noto e certo e non possono, pertanto, da soli, senza il conforto di altri elementi, sia pure parimenti indiziari, configurare una prova per presunzioni.