Cass., sez. trib., 25 maggio 2009, n. 12032 (massima)
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria può procedere, ex art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, alla determinazione induttiva del reddito utilizzando le percentuali di ricarico, le quali costituiscono tuttavia presunzioni semplici, che devono essere assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c. e desunte da dati di comune esperienza, oltreché da concreti e significativi elementi desunti dalla singola fattispecie.
In presenza di scritture contabili formalmente perfette, non é sufficiente il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, posto che le medie di settore non costituiscono un “fatto noto”, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, il fatto ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di dati disomogenei.
Le percentuali di ricarico sono di per sé inidonee ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni, occorrendo quantomeno che risulti l’abnormità o l’irragionevolezza della percentuale quale elemento ulteriore.