Cass., sez. trib., 22 febbraio 2008, n. 4624 (massima)
Qualora il contribuente, ottemperando all’invito a fornire chiarimenti in sede di contraddittorio endoprocedimentale, trasmetta all’Amministrazione finanziaria le proprie osservazioni, la motivazione dell’avviso di accertamento deve contenere una adeguata replica, tale da superare le deduzioni della parte.
In mancanza, l’atto impositivo è illegittimo per difetto di motivazione e deve essere annullato.