201708.02
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Cass., sez. trib., 2 agosto 2017 (ord.), n. 19227 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9610-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO 4-V, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

M.M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2010 della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA, depositata il 19/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Svolgimento del processo

Che:

1. In relazione alla cessione di terreno edificabile sita in Voghera da parte di M.M.A., l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione con un motivo la decisione della CTR della Liguria che ha confermato la prima decisione, che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti ai fini IRPEF per l’anno 2000, avviso che aveva determinato la plusvalenza tassabile con riguardo al valore evinto dalla lite sull’INVIM definita in via agevolata dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16.

2.11 contribuente resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Motivi della decisione

Che:

1.1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, in combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 (ex art. 81), comma 1, lett. b), alla L. n. 289 del 2002, art. 16 ed agli artt. 2727 e 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.2. Sostiene la ricorrente che l’Ufficio che abbia proceduto alla rettifica dei valore di una cessione di terreno ai fini INVIM, può basarsi su tale valore anche ai fini IRPEF, ed invoca l’applicazione della giurisprudenza di legittimità elaborata in casi analoghi con riferimento all’accertamento di valore effettuato in sede di imposta di registro, fatta salva la possibilità per il contribuente di provare in concreto anche mediante l’utilizzo di elementi indiziari, di avere venduto ad un prezzo inferiore.

1.3. Considera altresì la ricorrente che, nel caso di specie, il contribuente aveva definito la lite concernente l’accertamento della maggiore INVIM ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, così riconoscendo che il valore della cessione dei terreni edificabili era maggiore di quello dichiarato.

2.1. Il motivo è infondato e va respinto.

2.2. Quanto al primo profilo, va osservato che la giurisprudenza invocata in applicazione analogica è stata superata, a seguito della novella introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, che recita “3. Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

2.3. Questa Corte, infatti, ha di recente, affermato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.” (Cass. nn. 12265/2017, 11543/2016).

2.4. Tale condiviso principio soccorre anche nel caso in cui, come il presente, la presunzione sia stata fondata sul valore accertato ai fini dell’INVIM, atteso che anche questa imposta, come osservato dalla stessa ricorrente, ha come base imponibile il valore dell’immobile.

Invero, alla luce della norma interpretativa prima ricordata non residua alcuno spazio per presumere ai fini fiscali l’esistenza di un maggior corrispettivo soltanto sulla base del valore, e ciò indipendentemente dalla tipologia di imposta in relazione alla quale sia stato in concreto accertato, di guisa che il riferimento all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali non integra un catalogo inderogabile di imposte, ma assolve ad una funzione essenzialmente esemplificativa, volta a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo).

2.5. Ne consegue che nella controversia in esame (nella quale la parte ricorrente non ha postulato di avere allegato specifiche prove dell’esistenza della sottostima che ha presunto di accertare) trova applicazione il disposto dell’art. 82 del T.U.I.R. (vigente ratione temporis, oggi art. 62) che prevede, al comma 1, in relazione al precedente art. 81, comma 1, lett. b) del T.U.I.R. (all’epoca vigente, oggi art. 61, comma 1, lett. b)) che le plusvalenze realizzate mediante cessione di terreni sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del ben ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

2.6. Tale conclusione non può essere revocata in dubbio nemmeno della intervenuta definizione agevolata della lite sull’INVIM ex L. n. 289 del 2002, art. 16, posto che questa è mera assoluzione dal processo, priva di effetti di giudicato sostanziale e quindi inidonea a vincolare la determinazione della plusvalenza tassabile ai fini IRPEF (Cass. nn. 8782/2017, 8376/2013).

2.7. Va quindi affermato il seguente principio di diritto “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del ben ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo)”.

3.1. In conclusione il ricorso va rigettato.

3.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente Agenzia alla rifusione delle spese dei giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 1.200,00=, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

Plusvalenza da cessione di terreni edificabili: l’accertamento induttivo non si fonda solo sul valore condonato ai fini INVIM (nota a Cass. 19227/2017)