202007.16
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Cass., sez. trib., 16 luglio 2020 (ord.), n. 15178 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2582/2015 R.G. proposto da:

Euro Contact srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da avv. Pietro Musto, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Oriani n. 20/A presso lo studio del difensore; – ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

  • controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 5415/9/14 del 21 maggio 2014, depositata il 3 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Manzon Enrico.

Svolgimento del processo

che:

Con sentenza n. 5415/9/14 del 21 maggio 2014, depositata il 3 giugno 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 547/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso della Euro Contact srI contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2006.

La CTR osservava in particolare che, non avendo la società contribuente mai esercitato il diritto di optare per il regime IVA ordinario, la stessa doveva considerarsi assoggettata al regime speciale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 76, comma 6, con la conseguenza che la pretesa fiscale basata su tale norma doveva appunto considerarsi fondata.

Il giudice tributario di appello affermava inoltre che l’opzione per la liquidazione trimestrale dell’imposta effettuata dalla Euro Contact nella dichiarazione di inizio dell’attività (modello AA7) non poteva considerarsi equipollente all’opzione per il regime ordinario di tassazione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 6, D.P.R. n. 442 del 1997, artt. 1-2, poichè la CTR ha affermato l’inesistenza di un’opzione da parte sua per il regime IVA ordinario, nonostante la espressa opzione esercitata per la liquidazione trimestrale dell’imposta.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di IVA, l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, poichè, ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, art. 1, comma 1 – applicabile, in base alla norma interpretativa di cui all’art. 4 della L. 21 novembre 2000, n. 342, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigore del citato D.P.R. – i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto” (Cass., n. 20421 del 26/09/2014, Rv. 632180 – 01; conf. Cass., n. 3013 del 12/02/2007, Rv. 596108 – 01; Cass., n. 8114 del 22/04/2016, Rv. 639698 – 01).

Nel caso di specie non è dubbio che la società contribuente, sin dall’avvio della sua attività, abbia optato per la liquidazione trimestrale dell’IVA e ciò non può che considerarsi quale inequivoco “comportamento concludente” per la scelta del regime ordinario di tassazione.

Non è peraltro contestato che la Euro Contact sia poi stata coerente con tale scelta, contabilizzando l’IVA secondo le ordinarie modalità ed effettuando regolarmente i versamenti delle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri tre motivi (rispettivamente: violazione/falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 324, c.p.c. non essendosi riconosciuta l’efficacia di giudicati esterni a pronunce favorevoli alla contribuente su analoghi contenziosi riguardanti altre annualità; altre violazioni di legge e vizio motivazionale), la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolto il ricorso introduttivo della lite.

Stante l’alterno esito dei giudizi di merito, le spese correlative possono essere compensate, mentre quelle del presente giudizio di legittimità devono essere imputate secondo il generale principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente agenzia fiscale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 16 luglio 2020