Cass., sez. trib., 14 giugno 2022 (ord.), n. 19084 (testo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LENOCI Valentino – Consigliere –
Dott. LUME Federico – Consigliere –
Dott. CORTESI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27700/2015, proposto da:
MIRTILLO ROSSO DI C.M.L. IN T. & C. s.n.c., in liquidazione, in persona dei soci T.R. e C.M.L.G., e HOTEL ARISTON s.r.l., in persona del l.r.p.t. A.D., rappresentate e difese, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti STEFANO MENGONI e PIERGIORGIO VILLA, elettivamente domiciliate presso quest’ultimo in Roma, VIA DONATELLO n. 23;
- ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;
- resistente –
avverso la sentenza n. 28/01/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO, depositata il 20/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/5/2022 dal consigliere Dott. Francesco Cortesi.
Svolgimento del processo
che:
in relazione agli anni 2006 e 2007 vennero accertati maggiori redditi imponibili ai fini IRES e IVA a carico delle società Hotel Ariston s.r.l. (già Hotel Ariston s.a.s.) e Mirtillo Rosso di C.M.L. in T. & C. s.n.c. (d’ora innanzi “Mirtillo Rosso”), oggi in liquidazione, socia della prima con una partecipazione al 27,97%;
in particolare, negli anni in questione la Hotel Ariston, proprietaria di un immobile alberghiero sito a (OMISSIS) e locato all’imprenditore individuale B.E. sin dal 1994, aveva dichiarato redditi per canoni locativi inferiori all’ammontare del reddito minimo imponibile per le società non operative ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30;
prima della notifica degli avvisi di accertamento, peraltro, l’Ufficio aveva respinto l’istanza della società, formulata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 7, di ottenere la disapplicazione degli indici presuntivi di reddito, sul presupposto della non rivedibilità dei canoni di locazione, assai Esigui in considerazione della disagiata collocazione urbanistica dell’albergo;
la Commissione tributaria di primo grado di Trento, riuniti i ricorsi in opposizione agli avvisi in questione, li rigettò;
la sentenza fu appellata dalle società contribuenti davanti alla Commissione di secondo grado, che respinse il gravame;
i giudici d’appello disattesero anzitutto la richiesta delle società di sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 724 del 1994, art. 30, osservando che la finalità antielusiva e artievasiva della disciplina delle società di comodo giustificava la previsione di ricavi figurativi senza ledere i principi di uguaglianza e progressività nell’imposizione fiscale, e senza arrecare pregiudizio al diritto di difesa del contribuente;
quindi, in ordine al merito della pretesa, rilevarono che l’evidente inadeguatezza del canone locativo applicato non fosse giustificabile con l’asserita impossibilità di ottenerne una revisione al rialzo in ragione della disagiata allocazione dell’albergo (circostanza assolutamente indimostrata), nel difetto di altre situazioni oggettive degne di rilievo;
avverso detta sentenza le società contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle entrate, che non ha depositato controricorso nei termini, si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
che:
in via preliminare, nelle more del giudizio le ricorrenti hanno presentato istanza di definizione agevolata D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, conv. con modif. nella L. n. 136 del 2018;
nel formulare la propria istanza di adesione alla definizione agevolata, la ricorrente Hotel Ariston ha depositato attestazione di pagamento dell’importo dovuto; della regolarità di tale pagamento ha poi dato atto la stessa Agenzia delle entrate, depositando memoria in data 17 dicembre 2020 con la quale ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione parziale del giudizio;
la stessa Agenzia delle entrate ha invece opposto alla richiesta di Mirtillo Rosso s.n.c. il provvedimento di diniego allegato alla memoria predetta, successivamente notificata via p.e.c. alla ricorrente (come risulta dalla memoria depositata il 3 febbraio 2022) in conformità all’ordinanza depositata da questa Corte in esito all’adunanza camerale del 12 novembre 2021;
la documentazione così acquisita evidenzia che la notifica del provvedimento alla società contribuente è avvenuta in data …, successiva al termine del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione dovrebbe ritenersi validamente perfezionata;
ed infatti, il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia”;
ritiene il Collegio che la mancata notifica, entro detto termine, del provvedimento ostativo alla definizione comporti di ritenere tacitamente accolta l’istanza di definizione;
milita in tal senso non solo la doverosa considerazione del fatto che, nell’ambito del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., si inscrive a pieno titolo anche il principio di doverosità dell’azione amministrativa, che impone alla P.A. di esercitare il potere attribuitole dalla legge entro un termine ragionevole, ma anche la necessaria considerazione del potere pubblico in funzione della cura degli interessi della collettività, come evincibile dagli artt. 6 e 7 CEDU, e dalla Carta di Nizza, artt. 41, 42, 47 e 52, che sottopongono il procedimento ai principi di doverosità, trasparenza, consensualità, responsabilità, comparazione, sindacabilità del potere pubblico, in termini che, fra l’altro, impongono all’amministrazione un dovere di agire entro un tempo ragionevole (si veda sul punto, anche amplius, Cass. n. 2372/2022);
il mancato rispetto del termine perentorio per la notifica del diniego comporta pertanto di ritenere integrata la fattispecie estintiva di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, anche nei confronti della contribuente Mirtillo Rosso s.n.c., oltrechè in relazione a Hotel Ariston s.n.c.;
nulla sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione del principio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, e al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2022