Cass., sez. trib., 14 giugno 2021 (ord.), n. 16687 (testo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18173-2016 proposto da:
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIA VIGNOLI;
- ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- resistente –
avverso la sentenza n. 265/2016 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.
Svolgimento del processo
B.P. presentava ricorso avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per l’anno 2007 in relazione alla maggiore imposta sostitutiva su mutuo erogato da istituto bancario notificato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di (OMISSIS), in materia di “agevolazioni fiscali prima casa” revocate, successivamente, dallo stesso ufficio per asserita mancanza dei requisiti normativi. La C.T.P. di Bologna respingeva il ricorso, ritenendo non provata da parte del contribuente la causa di forza maggiore che avrebbe impedito il trasferimento della residenza dello stesso, entro il previsto termine di 18 mesi, nel Comune di (OMISSIS), ove era ubicato l’immobile acquistato con i benefici fiscali “prima casa”. Sull’appello del contribuente, la CTR confermava la sentenza impugnata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il B. deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 18. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per effetto dell’intervenuta formazione del giudicato nella causa sulle imposte indirette sulla causa in punto di forza maggiore, quale causa impeditiva della decadenza dall’agevolazione dai benefici cc.dd. prima casa (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
2) Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 20. Illegittimo esercizio del potere da parte dell’Ufficio fiscale. Assenza dei presupposti per qualificare la dichiarazione come “mendace”.
3) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e motivazione apparente. Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, comma n. 4.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare alla udienza di discussione. Il contribuente presentava memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Che:
Con il primo motivo, il ricorrente deduce che la fattispecie trattata nel presente giudizio (decadenza dai benefici prima casa per effetto del mancato spostamento della residenza nel comune in cui si trovava l’immobile, entro il termine di 18 mesi) era assolutamente identica a quella che era stata oggetto del giudizio incardinato ai fini dell’imposta di registro, giudizio in cui i giudici di merito, con sentenza passata in giudicato, avevano accolto la tesi del ricorrente. Si era, quindi, formato un giudicato avente caratteristiche tali da poter essere esteso anche a fattispecie impositive diverse (dalle imposte indirette all’imposta sostitutiva sui finanziamenti).
Il motivo è infondato, in quanto si tratta di tributi diversi. Questa Corte ha avuto modo di precisare, in più occasioni, che: “deve essere esclusa l’efficacia espansiva del giudicato esterno quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, IVA ed IRPEF), trattandosi di imposte strutturalmente differenti, ancorchè la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto.” (Cass. sez. 5, n. 14596 del 06/06/2018; Cass. sez. 5, n. 7884 del 20/4/16; n. 235 del 9/1/2014).
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 20, vigente ratione temporis, il cui comma 4, prevede “Per la rettifica dell’imponibile, per l’accertamento d’ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva valgono le norme sull’imposta di registro.” Assume il ricorrente che la decadenza dall’agevolazione di che trattasi è prevista solo in caso di omissione o di infedeltà della dichiarazione, di talchè rimarrebbe esclusa la decadenza in caso di mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dall’acquisto.
Il motivo è infondato. Invero il rinvio alla disciplina dell’imposta di registro non è limitato alla applicazione delle sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione ma è riferito ai presupposti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, con ciò intendendosi quello relativo al trasferimento della residenza da parte del richiedente nel termine di diciotto mesi.
Il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancanza di motivazione sulla sussistenza dell’esimente della forza maggiore, è fondato.
Va considerato che sul punto la Corte ha precisato che è necessario per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato stabilimento, nei termini di legge, della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto. E’ stato specificato: “Quanto alla ricorrenza della forza maggiore, quale causa di giustificazione del mancato trasferimento della residenza, si è precisato che per forza maggiore deve intendersi “un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di “abitare” nella prima casa entro il termine suddetto” (cfr. Cass. n. 7067/14; id n. 13177/14); “un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento” (Cass. n. 6076/2017; cfr. Cass. n. 13148/16; n. 14399/13; n. 864/16 e n. 25/16).”(Cass. 28838/19).
Ciò impone al giudice di merito di motivare in ordine alla sussistenza o meno della forza maggiore, invocata dal contribuente.
La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa ad altra sezione della CTR di Bologna perchè esamini la questione dedotta e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Bologna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza da remoto, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021