Cass., sez. I civ., 20 gennaio 2021 (ord.), n. 993 (testo)
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 13 novembre 2020 – 20 gennaio 2021, n. 993
Presidente Genovese – Relatore Scalia
Fatti di causa
- Con sentenza n. 884 del 2015, pubblicata il 29 aprile 2015, il Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell’impugnazione proposta da Serit Sicilia S.p.A., ha riformato la sentenza n. 86 del 2011 con cui il Giudice di Pace di Siracusa aveva condannato la stessa Serit Sicilia S.p.A., agente della riscossione, al risarcimento dei danni in favore di F.G. nell’importo di Euro 1.100,00, per avere iscritto illegittimamente ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 sui beni dei contribuente, per debiti tributari di importo pari ad Euro 7.346,00 e, quindi, inferiori ai vigente limite di legge degli 8.000,00 Euro.
Il giudice di appello ha ritenuto la piena legittimità dell’ipoteca, effettuata in data 24 ottobre 2005, atteso che al momento della sua iscrizione operava, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76 nella versione ratione temporis applicabile, il limite dei tre milioni di lire, destinato a valere fino all’emanazione della Legge di conversione e modifica n. 248 del 2005 che, in vigore soltanto dal 3 dicembre 2005, aveva inserito nel D.L. 3 settembre 2005, n. 203, all’art. 3, comma 40, lett. 2.b-bis che fissava in Euro 8.000,00 il limite del valore dei beni perché il concessionario potesse procedere all’espropriazione immobiliare. - Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza il signor F.G. con tre motivi, illustrati da memoria.
Riscossione Sicilia S.p.A. (subentrata a Serit Sicilia S.p.A.) è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il giudice di appello aveva operato una inammissibile integrazione della domanda dell’agente della riscossione là dove il tema di decisione, prima di allora, aveva toccato solo l’applicabilità del limite all’iscrizione ipotecaria previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 come modificato dalla L. n. 73 del 2010.
Il tribunale aveva invece ritenuto legittimo l’operato dell’esattore solo perché all’epoca dell’iscrizione ipotecaria operava il limite dei tre milioni di lire per iniziare l’espropriazione in genere. - Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76 come riformulato dal D.L. n. 203 del 2005 nonché la violazione dell’art. 11 preleggi e dell’art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’art. 76, comma 1 D.P.R. cit. come modificato dalla L. n. 248 del 2005 doveva trovare immediata applicazione con riferimento agli atti da compiersi per impulso dell’agente nei procedimenti pendenti al 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore.
Trattandosi di norma processuale, diretta al concessionario e che attiene esclusivamente al procedimento per la riscossione coattiva, in mancanza di norme transitorie deve essere applicato il principio che, in caso di successioni di leggi processuali nel tempo, ove non diversamente disposto dal legislatore, per la regola di cui all’art. 11 disp. gen., la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti cne, pure successivamente compiuti, sono relativi a processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand’anche a nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio.
Il tetto di pignorabilità previsto in materia di esproprio (art. 76 cit.) deve estendersi anche all’ipoteca (art. 77 cit.) che è un diritto reale di garanzia che consente al creditore di espropriare i beni vincolati a garanzia del credito, trattandosi di atto prodromico all’esproprio, preordinato a costituire un vincolo reale in funzione della procedura esecutiva, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (SU n. 4077 del 2010).
Serit Sicilia S.p.A., indifferenze alla richiesta di cancellazione svolta dal privato ed in violazione delle regole dell’imparzialità, correttezza e buona fede, aveva colpevolmente insistito nel mantenimento di una iscrizione illegittima privando arbitrariamente il ricorrente della disponibilità di un proprio bene sotto il profilo della libera ed agevole sua commerciabilità. - Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’esattore aveva difeso la legittimità del proprio operato deducendo la non applicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, al caso dell’azione cautelare a tutela del credito come l’iscrizione ipotecaria, il giudice di primo grado aveva ritenuto la notifica dell’avviso prodromica all’iscrizione, valutando pertanto come illegittima la condotta dell’esattore che non vi aveva provveduto e la medesima questione della mancata notifica, causa di nullità dell’iscrizione, riproposta dalle parti nel giudizio di appello non era poi stata esaminata dal Tribunale di Siracusa. - Può darsi congiunta trattazione ai primi due motivi di ricorso nel rapporto di stretta connessione delle questioni con i primi proposte.
4.1. Va preliminarmente esclusa, nei termini di seguito indicati e per rilievo processuale dallo stesso assunto, la fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di appello introducendo, e sulla stessa definendo la lite, la questione della legittimità dell’operato dell’agente per la riscossione perché all’epoca dell’iscrizione ipotecaria, curata a garanzia di un credito verso il contribuente pari ad Euro 7.346,61, e quindi alla data del 24 ottobre 2005, operava il differente limite – rispetto a quello dedotto dal privato appellato di 8.000,00 Euro ed introdotto dalla L. n. 248 del 2005 solo a far data dal 3 dicembre 2005 – dei 3 milioni di Lire, pari ad Euro 1.549,37.
Per il rapporto di consequenzialità strumentale esistente tra l’espropriazione immobiliare di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76 e l’iscrizione ipotecaria di cui al successivo art. 77, quest’ultima è comunque preordinata all’esproprio nell’accezione colta dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Cass. SU n. 4077 del 22/02/2010; Cass. SU n. 5771 del 12/04/2012; in termini: Cass. n. 16110 del 28/06/2017), e tanto in forza di una lettura di “scopo” destinata ad accostare l’atto alla distinta finalità di realizzazione del credito.
Ciò è destinato a valere anche se l’iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell’espropriazione forzata, ma uno strumento riconosciuto all’esattore per consentirgli, in via anticipata e cautelare, la realizzazione del credito tributario, il cui utilizzo introduce una procedura alternativa all’esecuzione forzata, all’interno della quale la contestazione del diritto dell’esattore ad iscrivere l’ipoteca assume le forme di un’azione di accertamento negativo svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive (Cass. 22/12/2015 n. 25745; Cass. SU 18/09/2014 n. 19667).
I limiti previsti per la procedura esecutiva immobiliare sono pertanto destinati a valere anche rispetto all’iscrizione ex art. 77 D.P.R. cit. pure nella funzione cautelare ed anticipatoria da siffatto mezzo assolta rispetto alla realizzazione in executivis del credito.
Il giudice di appello non incorre pertanto nel vizio di ultrapetizione se nel vagliare il tema dei limiti all’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 di cui è stato investito in ragione dei contenuti dei motivi di appello, a questi ultimi riconnetta, trattandolo, il tema dell’esecuzione immobiliare e dei correlati limiti.
La lettura sistematica del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77 nelle versioni ratione temporis vigenti e, comunque, quanto all’ipoteca, nel vigore del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-ter convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, vede da una parte l’impossibilità del concessionario di procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore ad una determinata somma e dell’altra un limite, nei medesimi termini, all’iscrizione ipotecaria.
Nel rapporto intercorrente tra espropriazione immobiliare e iscrizione ipotecaria un limite speciale all’ammissibilità dell’iscrizione ipotecaria è proprio imposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76 che facoltizza il concessionario a procedere all’espropriazione immobiliare se il credito per cui si procede supera un determinato importo, da esso poi derivando il divieto, nei medesimi termini, della costituzione del diritto reale di garanzia.
Là dove si controverta dei limiti all’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 l’oggetto della domanda giudiziale così definito ricomprende quello dello speciale limite che viene all’indicato incombente – nella finalità articipatoria dell’iscrizione rispetto all’esecuzione coattiva dai divieto di cui all’art. 76 D.P.R. cit. che impone al riscossore di non procedere all’esecuzione immobiliare in ragione dell’ammontare, contenuto, del credito.
Viene in soccorso, a riguardo, il principio da questa Corte di cassazione costantemente espresso e per il quale, il giudizio di appello pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “Thema decidendum” del giudizio (Cass. 03/04/2017 n. 8604; Cass. 26/01/2016 n. 1377; Cass. 11/01/2011 n. 443).
Il primo motivo con cui si denuncia la violazione in appello del principio di cui all’art. 112 c.p.c. è, pertanto, infondato.
4.2. Occorre ora valutare, tra le ulteriori e plurime questioni introdotte con il secondo primo motivo di ricorso, quale sia – fermo il rapporto di strumentalità, pur nella diversa natura assolta dai relativi strumenti, tra limiti all’esecuzione immobiliare derivanti dall’ammontare del credito per cui si procede e limiti all’iscrizione ipotecaria la regola destinata a governare l’applicabilità delle norme nel tempo succedutesi a dare contenuto a quei limiti.
Viene in valutazione quanto precisato da questa Corte di cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 5771 del 2012, con cui, nei ribadire quanto già valorizzato con le precedenti Sezioni Unite n. 4077 del 2010, si è affermato il rapporto di preordinazione, da valere in tema di riscossione coattiva delle imposte, tra l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 e l’espropriazione immobiliare e, quindi, l’applicabilità dei limiti all’esecuzione stabiliti dall’art. 76 medesimo D.P.R. all’iscrizione suddetta.
Se quindi è vero che l’ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila Euro e tanto nel limite introdotto per l’iscrizione, per la prima volta, dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, questa Corte ha, altresì, precisato che siffatto autonomo presupposto è destinato a valere per le future iscrizioni di ipoteca.
La portata della novella legislativa non può essere, infatti, “per ciò solo apprezzata come indiretta dimostrazione dell’inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione”.
Il limite all’iscrizione ipotecaria acquista una generale portata destinata e tanto in ragione di una lettura sistematica delle norme che muove, puntualizzandolo, dal rapporto di strumentalità tra iscrizione ipotecaria e procedura esecutiva immobiliare, già affermato da questa Corte di cassazione con le SU n. 4077 del 2010, riconosce al limite dell’iscrizione ipotecaria una portata destinata a valere anche nei periodi anteriori all’entrata in vigore della norma di modifica dell’art. 77 cit.
La norma portante diviene infatti l’art. 76 che, espressamente dettata sui limiti destinati a valere per l’esecuzione immobiliare, avendo essa quale suo diretto destinatario il concessionario, agente incaricato della riscossione, sostiene anche il limite all’iscrizione ipotecaria che, volta ad assicurare in via anticipata e cautelare la tutela del credito tributario da riscuotere, condivide della disciplina esecutiva quel contenuto.
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76 norma dettata per dare le regole dell’agire al concessionario di cui definisce, altresì, con l’impedirne iniziative sproporzionate ed economicamente svantaggiose per il fisco, eventuali correlate responsabilità, ha l’effetto di dare contenuto, del pari e per altro verso, al diritto del privato a che quel limite non venga superato, pena l’illegittimità dell’attività del concessiorario e la configurabilità della sua responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti del privato medesimo.
4.3. Ciò posto, si tratta di valutare quale siano i termini di applicazione delle norme sull’ammontare minimo del credito che legittima l’avvio dell’esecuzione immobiliare e, con essa, in via cautelare ed anticipata, la possibilità per l’agente della riscossione di procedere all’iscrizione ipotecaria, dovendosi, più puntualmente, stabilire se debba alle prime riservarsi la disciplina propria delle norme processuali, sorrette, nella loro applicabilità, dal principio del tempus regit actum.
La modifica, affidata alle leggi nel tempo succedutesi, delle differenti soglie dell’ammontare del credito per cui il concessionario può procedere in via esecutiva alla realizzazione del credito tributario e quindi del limite entro il quale è fatto divieto al riscossore di procedere ad iscrizione ipotecaria nei confronti del privato debitore – deve trovare applicazione, nella natura procedimentale di quel limite, rispetto ai procedimenti che siano ancora pendenti alla data dell’entrata in vigore delle norme nel tempo succedutesi nel fissare i nuovi importi ai limiti di procedibilità.
L’ammontare dell’importo che, in modo speculare, segna da una parte l’avvio dell’azione esecutiva esattoriale e dall’altra la possibilità per l’agente della riscossione di procedere ad iscrizione ipotecaria sui beni dell’esecutato ritiene questo Collegio consenta, anche prima dell’adozione del D.L. n. 40 del 2010, introduttivo degli 8.000,00 Euro quale limite alla sola iscrizione ipotecaria, di far valere comunque l’indicato meccanismo.
Il limite infatti all’esecuzione coattiva introdotto dalla L. n. 248 del 2005, di “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, in quanto norma processuale che governa l’avvio del procedimento esecutivo, in difetto di disposizioni transitorie, trova applicazione, ai sensi dell’art. 11 disp. gen., in forza del principio per il quale tempus regit actum, rispetto a procedure che siano pendenti alla data della sua entrata in vigore e quindi per i singoli atti compiuti successivamente (sull’efficacia retroattiva, in materia tributaria, delle norme procedimentali: Cass. 14/11/2019 n. 29632; Cass. 28/11/2018 n. 30742).
L’iscrizione ipotecaria curata il 24 ottobre 2005 sull’immobile del ricorrente dalla concessionaria Serit Sicilia S.p.A. per un debito dell’importo di Euro 7.246,00 ha determinato l’avvio di un procedimento che risultava già pendente alla data del 3 dicembre 2005, epoca in cui è entrato in vigore il nuovo limite all’esecuzione fissato dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, su cui dimensionare, per quanto sopra esposto, nella sua natura strumentale, quello all’iscrizione ipotecaria. - Rigettato il primo motivo di ricorso, in accoglimento del secondo motivo ed assorbito nel suo rilievo il terzo, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, al Tribunale di Siracusa, che, in diversa persona fisica, in applicazione degli indicati principi, pronuncera anche sulla domanda di danno proposta dal ricorrente avverso l’agente per la riscossione, verificandone la sussistenza all’esito del quadro normativo di riferimento.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Siracusa, in diversa persona fisica, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.