201712.05
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Prima casa: il termine triennale per la revoca dei benefici fiscali decorre dalla data di registrazione dell’atto (nota a Cass. 28860/2017)

In tema di benefici fiscali cosiddetta “prima casa”, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al d.p.r. n.131/1986, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel Comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell’Amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto

(Cass., sez. VI civ. – T, 1° dicembre 2017 (ord.), n. 28860)

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