Autocertificazione all’esattore per sospendere la riscossione: serviva proprio l’estinzione del credito?
I possibili scoordinamenti tra ente creditore (agenzie fiscali, Comuni, INPS) ed esattore sono il riflesso della «specializzazione» della riscossione rispetto alla determinazione del credito. Ne derivano difetti di comunicazione tra le organizzazioni amministrative coinvolte, cui il Legislatore cerca di rimediare fronteggiando anche il malcontento sociale sottostante all’asettico efficientismo di Equitalia. Per questo è consentito al debitore di «paralizzare la riscossione» mediante una dichiarazione con la quale egli documenta la ragione del venir meno del credito. Il rimedio, però, appare sproporzionato laddove si prevede l’estinzione del credito qualora l’ente creditore resti inerte per 220 giorni.
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