Ausiliari della giustizia tributaria: verso la rimozione del divieto di esercitare attività difensiva
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sta formando l’elenco speciale degliAusiliari della Giustizia Tributaria, dal quale le Commissioni tributarie potranno trarre inominativi di consulenti tecnici d’ufficio e commissari ad acta. A gennaio è stata approvata lacreazione di un elenco specifico aggiuntivo di soli candidati commissari ad acta. Si attendeancora che il modulo di domanda di iscrizione sia aggiornato (la modifica era peraltroall’ordine del giorno della riunione del 26 gennaio) con l’eliminazione della dichiarazione dinon esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della giustizia tributaria: si tratta infatti di unrequisito che non è previsto dalla disciplina processual-civilistica e che potrebbe determinareuno squilibrio concorrenziale a detrimento di alcune categorie di professionisti.
Con l’atto di indirizzo contenuto nella delibera n. 2316/2018 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato la istituzione dell’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria, dal quale le Commissioni Tributarie potranno trarre i nominativi di consulenti tecnici d’ufficio e commissari ad acta. Con tale strumento sono perseguite esigenze di garantire la trasparenza, assicurare la rotazione degli incarichi tra gli iscritti e prevenire possibili abusi, valorizzare le competenze specialistiche richieste dalla materia fiscale e consentire il costante aggiornamento delle informazioni ivi indicate.
Nella riunione del 12 gennaio 2021 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato l’integrazione della delibera n. 2316/2018, prevedendo la creazione di un elenco specifico aggiuntivo di soli candidati commissari ad acta.
Le norme sul consulente tecnico d’ufficio e sul commissario ad acta nel processo tributario.
Nel regolarne i poteri istruttori, l’art. 7, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che le Commissioni Tributarie possano disporre consulenza tecnica “quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità”. A sua volta l’art. 70, comma 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 consente al Collegio di nominare un commissario per i necessari provvedimenti attuativi del giudizio di ottemperanza.
La vigente disciplina del processo tributario non contiene norme specificamente concernenti le modalità di nomina e di svolgimento della attività per le figure del consulente tecnico d’ufficio e del commissario ad acta. Si ritiene quindi che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tali profili siano regolati dalle norme del Codice di Procedura Civile in quanto compatibili: l’attività, l’astensione e la ricusazione e la responsabilità sono disciplinati dagli articoli da 61 a 64 c.p.c., il procedimento di nomina e l’attività istruttoria vengono regolati dagli articoli da 191 a 201 c.p.c., mentre gli articoli da 13 a 23 disp. att. c.p.c. contengono le norme concernenti la tenuta degli albi e la distribuzione degli incarichi.
Il procedimento di iscrizione all’elenco del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha previsto che l’elenco sia tenuto mediante una piattaforma telematica dedicata, nella quale confluiranno le informazioni raccolte attraversi i vari ordini professionali territoriali.
Le varie Commissioni Tributarie italiane hanno inviato agli ordini professionali territoriali una comunicazione in cui è illustrata la procedura di iscrizione nell’elenco. Entro il 30 gennaio 2021 gli interessati all’iscrizione devono inviare all’ordine professionale di appartenenza la propria domanda, redatta secondo il modello predisposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e sottoscritta digitalmente. Dopo aver confermato i dati e apposto il proprio nulla osta, entro il 15 marzo 2021 l’ordine dovrà inoltrare le domande prevenute al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Successivamente gli interessati potranno inoltrare nuove domande di iscrizione secondo le medesime modalità.
I requisiti di iscrizione nell’elenco del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Nel modello di domanda di iscrizione, scaricabile dal sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (versione aggiornata all’11 dicembre 2020), si richiede ai candidati di dichiarare non soltanto il proprio titolo di studio e gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale territoriale, ma anche di essere iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso l’Ufficio di Giustizia Ordinaria (Tribunale o Corte di Appello), specificando la sezione/categoria professionale e la propria specializzazione, e di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia Tributaria.
Le critiche al divieto di esercizio di attività difensiva nanti le Commissioni Tributarie.
Quest’ultima dichiarazione è stata oggetto di aspre critiche perché essa implicitamente presuppone il divieto di esercitare attività difensiva dinanzi alle Commissioni Tributarie, vale a dire un requisito che non è previsto dalla disciplina di cui agli articoli da 12 a 23 disp. att. c.p.c..
La problematica è stata segnalata al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Con una lettera del 22 dicembre 2020 Massimo Miani ha espresso le proprie perplessità rispetto a tale previsione non soltanto per ragioni squisitamente giuridiche, ma anche per l’evidente squilibrio concorrenziale che si determinerebbe a detrimento di alcune categorie di professionisti: infatti, mentre un avvocato può essere iscritto all’albo dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari e contemporaneamente svolgere attività di assistenza legale dinanzi alla Giurisdizione Ordinaria, lo stesso professionista (o un dottore commercialista) non potrebbe risultare iscritto all’elenco tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e assumere la difesa nanti le Commissioni Tributarie. Nella missiva si osserva inoltre che “escludere i difensori tributari dall’elenco speciale in via di implementazione priverebbe l’organo giudicante della maggior parte dei professionisti dotati di quella “speciale competenza tecnica” nella materia tributaria che – quella sì – costituisce un requisito necessario per svolgere il ruolo di Ausiliario della Giustizia tributaria”.
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si appresta ora a modificare il modello di domanda di iscrizione con la cancellazione di tale dichiarazione: ne consegue che, analogamente a quanto avviene per la Giustizia Ordinaria, anche per la Giustizia Tributaria le incompatibilità saranno oggetto di valutazione da parte dell’organo giurisdizionale che nomina l’ausiliario secondo i criteri di cui all’art. 51 c.p.c..
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