Atti impugnati: sospensione automatica dell’esecutività per liti fino a 50.000 euro
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano hanno diffuso un position paper per contribuire al dibattito in atto sulla riforma della giustizia tributaria.
Il documento formula alcune proposte di buon senso che potrebbero contribuire alla riduzione dei procedimenti pendenti e al miglioramento qualitativo delle decisioni di merito: di particolare interesse sono la istituzionalizzazione di sezioni specializzate ratione materiae all’interno delle Commissioni Tributarie, il potenziamento della conciliazione mediante la previsione di un tentativo analogo a quello disciplinato dall’art. 420 c.p.c. per il rito del lavoro e l’introduzione di una sospensione “automatica” dell’esecutività degli atti impugnati, accompagnata da un deposito cauzionale nel solo caso di liti di maggior valore.
Giustizia tributaria: il position paper di ODCEC e Ordine degli Avvocati di Milano
Il 9 luglio 2021 l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano hanno presentato un position paper sulla riforma della giustizia tributaria.
La presa di posizione viene presentata come un contributo propositivo alla discussione in atto. Lo scopo espressamente dichiarato è quello di “evitare che il “nuovo” processo tributario nasca “già vecchio””: è evidente il richiamo critico alla proposta di (non)riforma della giustizia tributaria elaborata da una parte dei componenti della Commissione Interministeriale nella relazione del 30 giugno 2021.
Codificazione e specializzazione
Dalla constatazione della congestione dell’ordinamento tributario si trae l’auspicio di radicale riforma del sistema tributario attraverso un processo di codificazione di portata tale da garantire la certezza del diritto.
Preso atto della settorialità della materia fiscale, si propone di creare sezioni specializzate avanti i giudici di secondo grado.
Mediazione tributaria, tra udienza filtro e tentativo di conciliazione
Nel 2019 l’82% degli oltre 142.000 procedimenti pendenti nanti le Commissioni Tributarie Provinciali riguardava controversie di valore inferiore a € 5.000: da questo elemento oggettivo il Gruppo di lavoro trae il suggerimento di ridurre il sovraccarico generato dalle liti minori attraverso un potenziamento della mediazione tributaria.
Il miglioramento dell’efficacia di tale istituto viene perseguito proponendo di spostare la sua gestione nella mani di organi monocratici costituiti da giudici onorari a termine. La soluzione proposta offre un duplice vantaggio: da un lato garantisce l’indipendenza dell’organo cui è affidata la procedura di risoluzione alternativa della controversia, dall’altro riduce il carico di lavoro demandato agli enti impositori. Si può tuttavia obiettare che i medesimi risultati potrebbero essere raggiunti prevedendo un tentativo di conciliazione tra le parti in una sorta di “udienza filtro” ovvero in maniera analoga a quanto previsto dall’art. 420 c.p.c. per il rito del lavoro: questo meccanismo concentrerebbe lo studio del procedimento nella mani di un unico organo terzo e imparziale, con evidenti risparmi economici sia per la parte privata, essendo esclusi ulteriori oneri per l’accesso al servizio di mediazione, sia per il sistema della giustizia tributaria, essendo necessario l’intervento di un unico magistrato.
Massimario tributario nazionale e giustizia predittiva
Il Gruppo di lavoro ribadisce la necessità che sia garantito l’accesso a tutte le sentenze delle Commissioni Tributarie Italiane, come già disposto dal Garante del Contribuente della Lombardia con provvedimento del 6 maggio 2021, da organizzare in una bancadati aggiornata periodicamente.
Questo strumento conoscitivo consentirebbe alla difesa della parte privata di conoscere preventivamente gli orientamenti di ciascuna Commissione Tributaria e di valutare in maniera consapevole i vantaggi degli strumenti deflattivi del contenzioso ovvero di adeguare opportunamente la propria strategia processuale.
Sospensione dell’esecutività degli atti impugnati
Nel position paper sono evidenziate le conseguenze pregiudizievoli che crea l’immediata esecutività degli atti impugnati in capo al ricorrente.
Il Gruppo di lavoro propone che, per le liti di valore fino a € 50.000, operi la sospensione “automatica” dell’esecuzione degli atti fino alla conclusione del giudizio di primo grado. Questa soluzione è giustificata dalla constatazione che per queste liti minori solitamente viene negata la sussistenza del periculum in mora per l’esiguità degli importi in gioco in valore assoluto, obliterando che anche una cifra modesta per i più può provocare un danno irreparabile per il contribuente in difficoltà.
Per le liti di valore superiore a € 50.000 il Gruppo di lavoro suggerisce di garantire la sospensione automatica con il versamento di un deposito cauzionale del 20% dell’imposta accertata presso la Commissione Tributaria adita.
In entrambi i casi l’Amministrazione finanziaria conserverebbe la facoltà di dimostrare la sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione.
Si tratta di soluzioni che a tutta prima appaiono ragionevoli e idonee a ridurre il carico di lavoro gravante su parti e organo di giustizia per la gestione della fase cautelare.
Consulenza tecnica d’ufficio e proporzionalità delle sanzioni amministrative
Il Gruppo di lavoro ha espresso l’auspicio che le Commissioni Tributarie facciano un più ampio uso della consulenza tecnica ex art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e che dispongano l’annullamento degli atti tutte le volte in cui le sanzioni amministrative siano state irrogate in violazione del principio di proporzionalità.
In entrambi i casi si tratta di obiettivi per il cui raggiungimento sarebbe sufficiente un cambio di mentalità degli organi giudicanti: se per la consulenza tecnica è sufficiente il richiamo alle norme applicative del Codice di rito, per la violazione del principio di proporzionalità nell’applicazione delle sanzioni potrebbe essere sufficiente l’applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle materie armonizzate e in quelle che presentano una rilevanza sovranazionale, vuoi a mera soluzione del singolo caso sub iudice, vuoi quale parametro interposto in un giudizio di costituzionalità di efficacia erga omnes.
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