Al giudice tributario spettano poteri decisori sostitutivi? (nota a Cass. 12561/2016)
Se è ragionevole ritenere che la prova presuntiva possa reggere come un ponte a campata unica, criticabile è la scelta, effettuata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12561/2016, di attribuire al giudice poteri decisori sostitutivi: la funzione impositiva è esercitata in via esclusiva dall’Amministrazione finanziaria, mentre il sindacato giurisdizionale non si svolge in nessun caso mediante sostituzione del provvedimento impugnato – pena la violazione del principio d’imparzialità – ma unicamente attraverso la sua eliminazione, fermo per il primo soggetto il potere di rimozione dell’atto in sede di autotutela.
(Cass., sez. trib., 17 giugno 2016, n. 12561)
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