202107.16
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Agevolazioni prima casa: il giudicato sul registro non copre l’imposta sostitutiva sul mutuo (nota a Cass. 16687/2021)

Nell’ordinanza n. 16687 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza che negava la c.d. “agevolazione prima casa” al contribuente che non aveva trasferito la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile nel termine di 18 mesi e ciò per omessa motivazione sulla sussistenza dell’esimente della forza maggiore. L’ordinanza in commento si segnala inoltre per aver negato che il giudicato concernente l’esimente della forza maggiore formatosi nel procedimento relativo all’imposta di registro possa produrre effetti in quello concernente l’imposta sostitutiva su mutuo, trattandosi di tributi diversi. Tale statuizione è contraddetta dal rinvio alla disciplina dell’imposta di registro per la individuazione dei presupposti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Non si può non ricordare inoltre l’esistenza di un difforme indirizzo, in base al quale nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo.

(Cass., sez. trib., 14 giugno 2021 (ord.), n. 16687)

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