202207.21
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Accise: la CGUE si esprimerà sulla rilevanza della colpa nell’abbuono per i prodotti persi in regime sospensivo (nota a Cass. 22677/2022)

Nell’ordinanza interlocutoria n. 22677 del 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha domandato al Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi ex art. 267 TFUE sulle seguenti questioni pregiudiziali:

  1. se, in primo luogo, la nozione di caso fortuito all’origine delle perdite intervenute in regime sospensivo, ai sensi dell’art. 7, par. 4, della direttiva n. 2008/118/CE, debba o meno essere intesa, come per la causa di forza maggiore, nel senso di circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, e non evitabili malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua, sfuggendo oggettivamente ad ogni sua possibilità di controllo;
  2. se, inoltre, ai fini della esclusione di responsabilità nelle ipotesi di caso fortuito, assuma rilievo, e in quali termini, la diligenza prestata nell’allestire le precauzioni necessarie per evitare il fatto dannoso;
  3. se, in subordine alle prime due questioni, una disposizione come l’art. 4, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che equipara al caso fortuito e alla causa di forza maggiore la colpa non grave (dello stesso soggetto o di soggetti terzi) sia compatibile con la disciplina di cui all’art. 7, par. 4, della direttiva n. 20087119/CE, che non indica ulteriori condizioni, in ispecie afferenti la “colpa” dell’autore del fatto o del soggetto attivo;
  4. se, infine, la previsione, pure contenuta nel citato art. 7, par. 4, “o in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro” possa essere intesa come possibilità, per lo Stato membro, di individuare una ulteriore categoria generale (la colpa lieve) idonea ad incidere sulla definizione di immissione in consumo in caso di distruzione o perdita del prodotto ovvero se tale locuzione non possa includere una clausola di questo genere, dovendo essa, invece, essere intesa come riferita a specifiche ipotesi, autorizzate di volta in volta o comunque individuate per casistiche definite nelle loro componenti oggettive.

(Cass., sez. trib., 20 luglio 2022 (ord. interloc.), n. 22677)

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