Accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria ex art. 492-bis c.p.c. (fonte Agenzia delle Entrate)
La Direzione Regionale della Liguria è competente a trattare le istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate ex art. 492-bis c.p.c. dai Presidenti, oppure dai Giudici Delegati, dei Tribunali della Liguria.
L’istanza di accesso ai dati
L’istanza, aderente al fac-simile di seguito messo a disposizione, dovrà essere debitamente sottoscritta con firma digitale nei formati CAdES (file con estensione “p7m”) o PAdES (file con estensione “pdf”):
- fac-simile di istanza ex artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c (56.70 KB)
- fac-simile di istanza ex artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. (procedure concorsuali) (54.61 KB)
Che cosa allegare all’istanza
- eventuale procura rilasciata dal soggetto autorizzato dal Tribunale;*
- istanza di autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. presentata all’Autorità Giudiziaria;
- autorizzazione all’accesso rilasciata dall’Autorità Giudiziaria;
* Nel caso di procedure concorsuali ovvero di procedure ex art. 15, comma 10 legge 27 gennaio 2012, n. 3 andrà viceversa allegato il decreto di nomina dell’ausiliario del Giudice.
La documentazione allegata, dovrà essere acquisita in copia informatica corredata da attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
Come trasmettere l’istanza
L’istanza di accesso ai dati, completa dei documenti allegati, va inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione Regionale della Liguria dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it, indicando quale oggetto: “Accesso alle banche dati ex art. 492-bis c.p.c. – Soggetto: [cognome, nome e codice fiscale del soggetto da interrogare] “.
Quali dati l’Agenzia può fornire
- la dichiarazione dei redditi più recente tra quelle presentate nell’ultimo biennio;
- le certificazioni dei sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo riferite all’annualità più recente tra quelle trasmesse nell’ultimo biennio;
- l’elenco contenente gli estremi degli atti del registro degli ultimi 10 anni;
- l’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il soggetto ha intrattenuto rapporti nell’ultimo anno (non sono presenti dati relativi a saldo, giacenza media o singoli movimenti).
Dietro specifica autorizzazione, potranno essere forniti altri dati reddituali e patrimoniali di cui l’Agenzia sia titolare, anche riferiti a periodi anteriori a quelli in precedenza citati, sempre che siano presenti nelle banche dati.
I Tributi Speciali richiesti dall’Agenzia delle Entrate
Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di Tributi Speciali e compensi, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648. Sarà cura del funzionario incaricato della lavorazione comunicare in maniera analitica al richiedente l’ammontare degli importi dovuti.
Nei casi previsti da leggi speciali, sarà cura dell’istante richiedere l’esenzione dal pagamento dei Tributi Speciali e documentarne la fattispecie.
Come pagare
Il pagamento dei Tributi Speciali potrà essere effettuato con modello F24 – codice tributo 1538, o con contrassegno sostitutivo delle marche da bollo per importi non superiori ad € 25,82.
Quando si ricevono i dati
Gli esiti dell’accesso vengono comunicati, qualora risulti completa la necessaria documentazione, ordinariamente entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, e comunque successivamente al pagamento dei Tributi Speciali, se dovuti.
A chi chiedere informazioni
Eventuali chiarimenti sullo stato di avanzamento della lavorazione dell’istanza possono essere richiesti al funzionario assegnatario, ai recapiti indicati nelle comunicazioni dell’Agenzia.
Protocollo di intesa e collaborazione con il Tribunale di Genova e l’Ordine degli Avvocati di Genova
Grazie alla collaborazione tra la Direzione Regionale della Liguria, il Tribunale di Genova e l’Ordine degli Avvocati di Genova, sono stati individuati e definiti criteri condivisi di semplificazione volti ad accelerare i procedimenti di cui alle citate disposizioni normative, ottimizzando e riducendo i tempi amministrativi di trattazione delle istanze di propria competenza.
Il protocollo d’intesa – pdf (426.21 KB)