Accertamento presuntivo: la Lista Falciani è utilizzabile come prova dell’evasione (nota a Cass. 8605 e 8606/2015)
L’Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell’evasione fiscale può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente. Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l’eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del Fisco). Spetterà quindi al giudice di merito, in caso di contestazioni fiscali mosse al contribuente, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente.
(Cass., sez. VI civ.-T, 28 aprile 2015 (ord.), n. 8605)
(Cass., sez. VI civ.-T, 28 aprile 2015 (ord.), n. 8606)
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