Accertamento: obbligatorio il contraddittorio per l’accesso presso il depositario della contabilità (nota a Cass. 5254/2020)
Nell’ordinanza n. 5254 del 2020 la Corte di Cassazione ha affermato che anche in caso di accesso presso il depositario delle scritture contabili operano le garanzie istruttorie previste dall’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, con conseguente nullità dell’atto impositivo emesso prima dello scadere del termine dilatorio di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni e richieste.