201905.23
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Accertamento induttivo: è omessa la dichiarazione presentata via posta e non telematicamente (nota a Cass. 12107/2019)

Nell’ordinanza n. 12107 del 2019 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che le modalità di presentazione della dichiarazione, individuate dall’art. 3, d.p.r. n. 322 del 1998, sono tassative e vincolanti per il contribuente sicché, ove questi sia tenuto a utilizzare il servizio telematico e presenti, invece, la dichiarazione tramite banca o posta, la stessa è nulla ai sensi dell’art. 1, comma 1, del detto decreto e deve ritenersi non assolto il corrispondente obbligo.

(Cass., sez. trib., 8 maggio 2019 (ord.), n. 12107)