200811.03
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Accertamenti standardizzati e motivazione dell’avviso di accertamento: l’atto è illegittimo in difetto di una adeguata replica alle deduzioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale (nota a Cass. 4624/2008)

Nella sentenza in rassegna, resa con riguardo alla procedura di determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi sulla base dei coefficienti presuntivi disciplinati dagli artt. 11 e 12, d.l. n. 69 del 1989, la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento privo della indicazione delle giustificazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, nonché delle ragioni per le quali tali giustificazioni sono state ritenute prive di pregio.
Anche se il Collegio non ne ha esplicitato il fondamento, si tratta di un principio di diritto assai rilevante, la cui portata va ben oltre i confini della disciplina de qua, investendo l’utilizzo concreto delle più moderne metodologie standardizzate per l’accertamento nei confronti dei lavoratori autonomi e degli imprenditori di piccole dimensioni (id est parametri e studi di settore), nonché ogni altra ipotesi di confronto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, posto in essere durante la fase istruttoria.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La fattispecie concreta. – 3. Precisazioni sulla metodologia di accertamento applicata nel caso de quo. – 4. Il difetto di adeguata replica alle deduzioni del contribuente nella motivazione dell’avviso di accertamento.

(Cass., sez. trib., 22 febbraio 2008, n. 4624)