Liti esattoriali: dalla sede dell’agente della riscossione a quella dell’ente impositore (nota a Corte Cost. 44/2016)
La Consulta cambia il criterio di competenza territoriale nelle liti esattoriali: dalla sede dell’agente della riscossione a quella dell’ente impositore. È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24 Cost, l’art. 4 D.lgs. 546/1992 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede.
(Corte Cost., 3 marzo 2016, n. 44)
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