201602.02
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Interpelli: cambia la disciplina. In campo le istruzioni delle Dogane (fonte FiscoOggi.it)

L’amministrazione “consultata” dovrà fornire risposta entro novanta giorni nel caso dell’ordinario; centoventi giorni, invece, per il probatorio, l’antiabuso e il disapplicativo.

Le novità normative in materia di interpello tributario introdotte dal Dlgs 156/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, trovano applicazione anche per l’Agenzia delle Dogane.
La circolare n. 2/D del 29 gennaio 2016, che fa seguito a un precedente documento di prassi (circolare n. 21/D/2015) e alla determinazione direttoriale n. 10539/2016, fornisce dettagliate istruzioni per la concreta applicazione dell’istituto da parte delle Dogane.Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane, dunque, a esclusione delle risorse proprie, è possibile presentare l’istanza di interpello, nelle diverse tipologie previste dal Dlgs 156/2015, ovvero interpello ordinario, probatorio, antiabuso e interpello disapplicativo.
L’amministrazione interpellata sarà tenuta, come prescritto dalla legge, a fornire risposta entro 90 giorni nel caso di interpello ordinario, entro 120 giorni nell’ipotesi di interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo. Termine decorrente, in ogni caso, dalla data di ricezione dell’istanza.Come per gli interpelli gestiti dall’Agenzia delle Entrate, la risposta all’istanza vincola ogni organo dell’amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente, con conseguente nullità di qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio emesso in difformità dalla risposta.
Il comportamento silente dell’Amministrazione, ossia la mancata risposta nel termine normativamente prescritto, viene qualificato come condivisione (silenzio-assenso), con l’effetto, che limitatamente alla questione oggetto di interpello, sono nulli eventuali atti amministrativi – anche a contenuto impositivo o sanzionatorio – emanati in difformità dalla soluzione prospettata dal contribuente.

Nella prospettiva del contribuente-istante, confermato il requisito della preventività dell’istanza, per cui essa deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi a oggetto o, comunque, connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima.
Quanto al contenuto, il linea con il Dlgs 156/2015, essa deve contenere i dati idonei a identificare:

  • l’istante
  • la tipologia di interpello alla quale si intende accedere
  • la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie
  • le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
  • l’esposizione, in maniera chiara e univoca, della soluzione proposta
  • l’indicazione dei recapiti dell’istante e la sua sottoscrizione o del suo rappresentante legale.

All’istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell’amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati dal richiedente, gli uffici competenti devono chiedere, una sola volta, l’integrazione della documentazione prodotta.

La mancanza degli elementi essenziali dell’istanza, quali i dati identificativi dell’istante o la descrizione circostanziata e specifica della fattispecie, comporta l’inammissibilità dell’istanza. Inammissibilità che, altresì, si configura nelle altre ipotesi contemplate nel decreto legislativo, ovvero qualora si configuri: la mancanza del requisito di preventività; il difetto delle obiettive condizioni di incertezza (ipotesi riguardante il solo interpello ordinario); la circostanza che, oggetto dell’istanza, sia una questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere o siano state già avviate attività di controllo; la mancata regolarizzazione dell’istanza prodotta nel termine di trenta giorni.

Per espressa disposizione normativa, richiamata dalla circolare in esame, nell’ottica di coordinamento con l’attività di accertamento e contenzioso, le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo quelle relative all’interpello disapplicativo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all’atto impositivo. Sul punto, le Dogane richiamano quanto precisato dalla relazione illustrativa al Dlgs 156/2015, per cui “l’impugnazione differita, essendo configurata dal legislatore come facoltà e non obbligo del contribuente, non comporta alcuna preclusione in ordine alla contestazione in giudizio delle argomentazioni contenute nella risposta all’interpello (tendenzialmente confluite nell’atto impositivo) anche in assenza di una espressa impugnazione del parere in sede di ricorso avverso l’atto”.

In conclusione, oltre a prevedere forme di monitoraggio dell’istituto, la circolare 2/D/2016 raccomanda alle strutture territoriali di adottare ogni misura opportuna al fine di fornire esito esplicito e tempestivo alle istanze di interpello pervenute, evitando il perfezionarsi del silenzio-assenso, per garantire una corretta attuazione delle novità normative in tema di interpello tributario.

Dora De Marco