Imposta di registro: esenti anche gli atti di trasferimento attuativi di accordi di separazione tra coniugi (nota a Cass. 3310/2016)
Anche gli accordi di separazione volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari – quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere – siano da intendersi quali «atti relativi al procedimento di separazione o divorzio» e che, come tali, possano usufruire dell’esenzione ex art. 19, l. n. 74/1987, salvo che l’Amministrazione finanziaria contesti e provi la finalità elusiva degli atti medesimi.
(Cass., sez. trib., 17 febbraio 2016, n. 3110)
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