Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1338 (testo)
N. 01338/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13731/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13731 del 2015, proposto da:
Renato Vanni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Nazzaro e Giorgia Villani, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Salaria, 80;
contro
Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Francesco Franco, con domicilio eletto in Roma, Via P.G. Da Palestrina, 19;
per l’annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1190, inoltrata con lettera raccomandata A/R in data 25.9.2015, per il rilascio di
“1. copia conforme agli originali delle cartelle di pagamento nn. 0972005025157315000 – 0972008029029255991600 – 09720100067305887000 – 097201000291968217000 – 09720100372985163000 – 09720110130371703000 – 09720120155445690000 – 09720120209231436000 – 09720130231819705000 – 09720130237468340000 – 0972013030322726902000 – 09720140132030478000 – 09720140210006433000;
2. copia conforme all’originale dei ruoli consegnati dai vari Enti Creditori portati nelle sopra indicate cartelle di pagamento e le relative dichiarazioni di esecutorietà;
3. copia conforme all’originale dei rapporti di consegna dei ruoli sottesi alle suindicate cartelle di pagamento dei vari enti creditori a codesto Agente per la Riscossione”;
e per l’annullamento
della nota del 5.10.2015 inviata via PEC con cui Equitalia S.p.a. ha inviato copia di n. 26 cartoline di ricevimento e copia dell’estratto dei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento emarginate;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso in esame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Equitalia Sud S.p.a.-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza di accesso formulata ex art. 22 e ss. della l. 241/1990 inviata a Equitalia S.p.a. in data 25.9.2015 Vanni Renato ha chiesto di estrarre copia dei seguenti documenti:
“1. copia conforme agli originali delle cartelle di pagamento nn. 0972005025157315000 – 0972008029029255991600 – 09720100067305887000 – 097201000291968217000 – 09720100372985163000 – 09720110130371703000 – 09720120155445690000 – 09720120209231436000 – 09720130231819705000 – 09720130237468340000 – 0972013030322726902000 – 09720140132030478000 – 09720140210006433000;
2. copia conforme all’originale dei ruoli consegnati dai vari Enti Creditori portati nelle sopra indicate cartelle di pagamento e le relative dichiarazioni di esecutorietà;
3. copia conforme all’originale dei rapporti di consegna dei ruoli sottesi alle suindicate cartelle di pagamento dei vari enti creditori a codesto Agente per la Riscossione”.
Assume il ricorrente che Equitalia S.p.a., con nota del 5.10.2015 inviata via PEC, ha trasmesso 26 cartoline di ricevimento e copia dell’estratto dei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento emarginate, senza fornire alcun risconto in ordine ai seguenti documenti:
“1. copia conforme agli originali delle cartelle di pagamento nn. 0972005025157315000 -09720080290292559916000 – 09720100067305887000 – 097201000291968217000 09720100372985163000 – 09720110130371703000 – 09720120155445690000 -09720120209231436000 – 09720130231819705000 – 09720130237468340000 -0972013030322726902000 – 09720140132030478000 – 09720140210006433000;
2. copia conforme all’originale dei ruoli consegnati dai vari Enti Creditori portati nelle sopra indicate cartelle di pagamento e le relative dichiarazioni di esecutorietà;
3. copia conforme all’originale dei rapporti di consegna dei ruoli sottesi alle suindicate cartelle di pagamento dei vari enti creditori a codesto Agente per la Riscossione”.
Ciò premesso l’istante ha impugnato il silenzio diniego sull’istanza di accesso, al fine di ottenere l’accertamento del diritto alla ostensione della documentazione richiesta, deducendo i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione artt. 22 e ss. L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e ss. del d.P.R. 184/2006;
sul silenzio serbato sulla richiesta di accesso alla copia conforme all’originale delle cartelle sottese al preavviso di fermo e alla copia conforme all’originale dei ruoli: Violazione e falsa applicazione art. 26 comma 4, DPR n. 602/1973. Eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà.
Equitalia Sud S.p.a. – Agente per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Roma si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2016, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto per decisione.
Il ricorso non è fondato.
Dalla documentazione depositata da Equitalia si evince che le cartelle di pagamento oggetto della richiesta di accesso agli atti sono state già notificate all’interessato e che il medesimo concessionario della riscossione ha già consegnato gli estratti di ruolo (cfr. doc. 2 allegati alla memoria di Equitalia) e le copie degli avvisi di ricevimento delle notifiche (cfr. doc. 3 allegati alla memoria di Equitalia).
A tal riguardo si osserva che l’estratto di ruolo costituisce una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale, in quanto “deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1073 (ndr art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973), oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999” (cfr. Cassazione n.12888/2015 del 23 Giugno 2015).
Sulla base di tali premesse, quindi, risulta venuto meno in capo al ricorrente l’interesse diretto, concreto ed attuale necessario per esercitare il diritto di accesso agli atti, così come previsto dall’art. 22 della legge n. 241/1990, in quanto Equitalia Sud S.p.a. con comunicazione del 5 ottobre 2015 ha inviato la documentazione richiesta e in suo possesso, fornendo tutti gli elementi necessari per consentire all’interessato di cogliere le ragioni delle pretese tributarie dell’Amministrazione.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Equitalia S.p.a., che liquida nella misura complessiva di €. 1000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
(fonte www.giustizia-amministrativa.it)