È bancarotta fraudolenta la distrazione di somme mediante finanziamenti concessi a società del gruppo (nota a Cass. 47545/2015)
Nel reato di bancarotta fraudolenta l’elemento soggettivo si riduce al dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza di dare ai beni della società fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell’impresa, privando quest’ultima di risorse e di garanzie per i creditori.
(Cass., sez. V pen., 1° dicembre 2015, n. 47545)
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