Lussemburgo, pronta l’amnistia fiscale come risposta al pressing dell’Ocse (fonte FiscoOggi.it)
L’azione insistente delle istituzioni internazionali convince il Granducato a variare la tassazione.
In pratica, tra le fitte maglie del testo predisposto per accogliere il disegno di legge di bilancio per il 2016, che include, come misure fiscali, l’abrogazione del regime attuale di proprietà intellettuale e la modifica allo schema di tassazione della ricchezza, tra un capitolo e l’altro spunta anche la novità dell’introduzione di un condono fiscale temporaneo per gli individui, escluse quindi le aziende.
L’urgenza di questa misura resta oscura, soprattutto con riferimento a una giurisdizione che di fatto vanta uno dei regimi impositivi tra i meno “richiedenti” al mondo sia in termini di adempimenti sia riguardo il peso delle aliquote da applicare, spesso superate dalla taglia delle esenzioni spettanti.
L’amnistia fiscale è servita – In dettaglio, il periodo perdonale avrà durata biennale, 2016-2017, e interesserà i soggetti, persone fisiche, che risiedono entro i confini lussemburghesi.
Naturalmente, è da rammentare come il Granducato esprima in termini giuridici un concetto piuttosto elastico di residenza che, di fatto, coincide con domiciliazione. Un’interpretazione questa che, nel corso degli anni, ha favorito rapidi e numerosi cambi di residenza, generalmente da Paesi ricchi e industrializzati verso i borghi lussemburghesi.
A ogni modo, i contribuenti che optassero per l’amnistia dovrebbero provvedere, entro i termini, a inviare una nuova dichiarazione dei redditi riportando i guadagni “dimenticati” od omessi.
Se l’adesione si concretizzerà nel corso del 2016, oltre alle tasse da pagare, ma evase in passato, si dovrà versare una sanzione pari al 10per cento.
Qualora invece l’adesione all’iniziativa perdonale si materializzasse nel 2017, la sanzione si raddoppierebbe, passando dal 10 al 20per cento.
Insomma, prima si aderisce e meno si paga per regolarizzare la propria posizione fiscale.
Il fisco e la proprietà intellettuale, come cambia – Comunque, la modifica che più interessa gli operatori internazionali è quella relativa alla variazione del regime fiscale da applicare ai proventi e ai guadagni, cioè i frutti, derivanti dallo sfruttamento delle creazioni e delle invenzioni originate dall’ingegno e dall’inventiva umani.
Il tutto traducibile generalmente in registrazioni di patenti e brevetti. In questo caso, per avvicinarsi alla nozione di “nexus” come raccomandato dall’Ocse.
In realtà, a oggi la legislazione vigente consente un’esenzione dell’80 per cento dall’imposta netta sui profitti dei redditi connessi allo sfruttamento di patenti e brevetti.
Nella nuova legge di bilancio non è indicato come questa norma sarà cambiata. Infatti, ciò che si stabilisce è che per i soggetti che già beneficiano di questo regime agevolato esso resterà comunque in vigore fino al 2021, mentre si tace sulla sua soppressione o modifica.
In secondo luogo, nel testo della norma, ancora in fase di proposta e quindi in attesa di approvazione definitiva, si aggiunge che per le parti terze che hanno beneficiato di questo speciale regime acquisendone il diritto dai titolari, la fase di transizione si concluderà già entro il 31 dicembre del 2016. A condizione che brevetti e quant’altro non beneficiassero già del regime agevolativo lussemburghese.
Ultimo punto, l’accettazione dello scambio automatico d’informazioni con riferimento alle entità, o individui, qualificati come beneficiari effettivi della normativa di favore sulla proprietà intellettuale. Novità questa che potrebbe provocare inattesi cambiamenti tra i clienti abituali della piazza finanziaria lussemburghese.