Cass., sez. trib., 7 ottobre 2015, n. 20055 (testo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28590/2010 proposto da:
SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SIRACUSA in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MIRMINA giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
C.M., AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIRACUSA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE COSTIT. CON C/RIC INCIDENTALE, AGENZIA DELLE ENTRATE COSTIT. CON C/RIC INCIDENTALE;
– intintati –
Nonchè da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE COSTIT. CON C/RIC INCIDENTALE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE COSTIT. CON C/RIC INCIDENTALE in persona del Direttore prò tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l1AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti incidentali –
contro
SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SIRACUSA, C.M., AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIRACUSA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 232/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 30/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Siracusa notificò a C.M. un avviso di iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi per l’importo complessivo di Euro 48.367,35.
La contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa eccependo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente decadenza della pretesa fiscale.
La Commissione Tributaria provinciale di Siracusa accolse il ricorso annullando l’iscrizione ipotecaria con sentenza appellata da Serit Sicilia spa davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia propose ricorso per cassazione Serit Sicilia spa con due motivi. C.M. spa non ha spiegato difese.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Serit Sicilia spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 603 del 1973, art. 77, e D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 23, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice di appello, dopo aver dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale (INPS ed INAIL) ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile della ricorrente in quanto il citato art. 77 la consente solo nel caso in cui il credito per il quale si procede supera complessivamente l’importo di 8.000,00 Euro.
Secondo la ricorrente infatti l’ipoteca era finalizzata a garantire tutti i crediti iscritti a ruolo di qualsiasi natura anche quelli diversi dai crediti tributari e pertanto il giudice se avesse preso in considerazione tutti i crediti non avrebbe riscontrato la violazione del limite di ottomila Euro.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Serit Sicilia spa lamenta contraddittoria motivazione tra sentenza e dispositivo anche in riferimento al D.P.R. n. 603 del 1973, art. 77, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello, dopo aver dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale ha poi confermato la decisione impugnata.
Con ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 603 del 1973, artt. 50 e 77, ed D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 15, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice di appello ha condannato in solido l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese giudiziali nonostante la sua estraneità alla iscrizione ipotecaria anche in presenza di cartelle di pagamento non impugnate ed almeno in parte definite con condono.
Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto in ordine ad entrambi i motivi.
Secondo questa Corte infatti (Sez. 5, Sentenza 2190 del 31/01/2014) “In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila Euro a tal fine prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato D.P.R., il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario “può procedere ad esecuzione forzata”, ovvero “può promuovere azioni cautelari conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, purchè “sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso”.
Pertanto appare fondata la censura secondo la quale era legittima l’iscrizione ipotecaria in quanto il credito complessivo della Gerit spa superava il limite di ottomila Euro, ivi compresi i crediti di natura previdenziale.
Risulta infatti pacifico il limite di Euro 8.000,00 previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76, per cui sussiste espresso divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro, come affermato da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza nr. 5771 del 12/04/2012.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2015