201509.29
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Tasse, come funziona la nuova rateizzazione. Niente sanzioni se la colpa è del commercialista

Le novità per il contribuente stabilite dal decreto che cambia le regole della riscossione. Chi è in difficoltà avrà il diritto di versare il dovuto in più tranche. E non lo perderà se ritarda meno di sette giorni o se gira a Equitalia una cifra inferiore al debito di meno del 3%. Le cartelle di pagamento saranno inviate ai professionisti via pec.

Nuova rateizzazione per i contribuenti in difficoltà, sospensione della riscossione se il commercialista scappa con il malloppo, cartelle esattoriali via pec. Sono le principali novità previste dal decreto delegato su semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri martedì.

Come cambia la rateizzazione – Il decreto modifica il meccanismo di rateizzazione dei debiti tributari. Il numero massimo di rate trimestrali aumenta da sei a otto per il versamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici (36 bis) o di controlli formali (36 ter). La prima rata dovrà essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. In caso di accertamento con adesione il numero massimo di rate passerà da 12 a 16 per importi superiori a 51.645,69 euro. Il primo pagamento dovrà avvenire entro 20 giorni dall’accordo con l’ufficio. Potrà essere dilazionata anche l’imposta di successione: la prima rata, almeno pari al 20% del totale, dovrà essere versata entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, mentre l’importo rimanente potrà essere saldato in otto rate trimestrali (dodici se l’importo supera i 20mila euro).
Il mancato pagamento comporterà la perdita del beneficio: l’esattore potrà quindi tornare alla carica per ottenere gli importi residui. Fanno eccezione i casi di “lieve inadempimento”. Due le ipotesi previste: la prima scatterà quando la prima rata sia versata con un ritardo non superiore a 7 giorni, la seconda quando sia versato un importo insufficiente, ma la differenza tra dovuto e versato non sia superiore al 3% e non sfori i 10mila euro. La differenza non pagata e gli interessi saranno iscritti a ruolo e sarà aggiunta una sanzione per omesso versamento. Il contribuente potrà in ogni caso utilizzare il cosiddetto ravvedimento operoso, saldando il dovuto entro il termine di pagamento della rata successiva o, nel caso di ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza.

Più rate per i contribuenti in difficoltà – Il decreto delegato renderà la rateizzazione un obbligo per l’esattore (e non più una mera facoltà) quando il contribuente è temporaneamente in situazione di difficoltà. Questo vuol dire che, nel caso in cui riceva una richiesta di dilazione, l’esattore non potrà più valutare caso per caso la situazione del contribuente, ma dovrà comunque concederla. Il contribuente dovrà documentare la propria situazione soltanto nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia superiore a 50mila euro. L’esattore concederà fino a un massimo di 2972 rate mensili. Fermo e ipoteca potranno scattare soltanto qualora la richiesta di rateazione non sia accolta oppure nel caso in cui il contribuente perda il beneficio. Cosa che accadrà quando non si pagano cinque rate, anche non consecutive, contro le otto previste in precedenza. Il decreto delegato consentirà al contribuente di rateizzare nuovamente il debito residuo, a condizione che le rate scadute siano integralmente saldate.

Nuova chance per chi ha perso il diritto alla rateizzazione– Durante l’ultima lettura Palazzo Chigi, per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà, ha deciso di concedere una nuova possibilità di rateizzazione a chi abbia perso il beneficio negli ultimi due anni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina i contribuenti potranno richiedere un nuovo piano, ripartendo il debito residuo fino a un massimo di 72 rate mensili. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, farà perdere automaticamente la possibilità di dilazione.

Stop alla riscossione se il credito non esiste – Quando il credito non esiste, il contribuente può “paralizzare” la riscossione segnalando il problema all’esattore con una semplice domanda. L’esattore chiede conferma all’ente creditore (Agenzie fiscali,Inps, Comune). A sua volta l’ente creditore deve rispondere entro 220 giorni. Se non lo fa, il credito si estingue. Il decreto delegato ridurrà da 90 a 60 giorni il termine entro il quale il contribuente dovrà attivarsi. Sarà vietato presentare la domanda di sospensione più volte. Oggi il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione quando il credito sia venuto meno per effetto di prescrizione o decadenza, oppure in caso di sgravio, di pagamento o di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito stesso”. Il decreto delegato cancellerà l’ultima ipotesi.

Sospensione della riscossione per illecito del professionista – Il decreto delegato introdurrà una nuova ipotesi di sospensione della riscossione. Il contribuente potrà mettersi al riparo dalle sanzioni nel caso in cui il suo commercialista “di fiducia” abbia preso i soldi per pagare i tributi e sia scappato con il malloppo. La riscossione sarà messa in pausa soltanto qualora il professionista abbia commesso un reato. Il contribuente dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate domanda di sospensione e copia della denuncia penale, dimostrando anche di aver fornito al professionista le somme necessarie al versamento omesso. Le sanzioni passeranno dal contribuente al professionista in caso di sua condanna oppure di patteggiamento, mentre, se il reato si prescriverà, sarà necessaria una sua condanna in sede civile.

La percentuale incassata da Equitalia scende dall’8 al 6%– Cambia nome, e viene ridotto, il compenso che l’esattore incassa per l’attività di riscossione. Non si chiamerà più “aggio”, ma “oneri di riscossione”. Oggi è pari all’8% delle somme riscosse. Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, è pagato dal debitore per il 4,65%, mentre la parte restante è a carico dell’ente creditore. Se il pagamento è successivo, l’intero aggio è versato dal debitore. Per i debiti successivi al 31 dicembre 2015 il decreto delegato fisserà oneri di riscossione variabili dall’1% al 6% a seconda della tempestività del pagamento da parte del contribuente: saranno dell’1% se il contribuente salderà i propri debiti prima di ricevere una cartella, del 3% se pagherà entro 60 giorni e del 6% se il pagamento sarà successivo.

Cartelle esattoriali via pec – L’ultima novità che sarà introdotta dal decreto delegato riguarda il meccanismo con il quale l’esattore trasmette la cartella di pagamento al contribuente. Oggi l’esattore ha la possibilità di notificarla utilizzando la posta elettronica certificata. Dal 1° giugno 2016 il decreto delegato imporrà l’uso della pec per notificare le cartelle esattoriali a imprese individuali, società e professionisti. L’indirizzo usato sarà quello comunicato a camere di commercio e ordini professionali. Se l’indirizzo pec non sarà operativo oppure la casella, dopo un secondo tentativo di invio, risulterà piena, l’esattore depositerà la cartella presso la Camera di Commercio e manderà al contribuente una raccomandata con avviso di ricevimento.

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