201508.21
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D.lgs. 5 agosto 2015 n. 128 – Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128

Disposizioni sulla certezza del diritto  nei  rapporti  tra  fisco  e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma  2,  della
legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00146) 

(GU n.190 del 18-8-2015)

 

 Vigente al: 2-9-2015

 

Titolo I
ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo,  trasparente  e  orientato  alla  crescita  e,  in
particolare, l'articolo  5,  in  materia  di  abuso  del  diritto  ed
elusione fiscale, l'articolo 6, in materia, tra l'altro, di  gestione
del rischio fiscale, di governance aziendale e di tutoraggio, nonche'
l'articolo 8, comma  2  in  materia  di  raddoppio  dei  termini  per
l'accertamento; 
  Ritenuto che, relativamente all'articolo 5 della legge  n.  23  del
2014,  le  disposizioni  legislative  delegate   vanno   emanate   in
attuazione del diritto dell'Unione europea in materia  di  abuso  del
diritto  fiscale,  dei  principi   costituzionali   di   eguaglianza,
legalita',  capacita'  contributiva  e  di  certezza   dei   rapporti
giuridici,  nonche'  dei  principi  dello  Statuto  dei  diritti  del
contribuente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari per materia e per
profili di carattere finanziario della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Visti i pareri  della  VI  Commissione  finanze  della  Camera  dei
deputati dell'11 giugno 2015, della 6ª Commissione finanze  e  tesoro
del Senato della Repubblica del 10 giugno 2015 e della V  Commissione
bilancio della Camera dei Deputati del 24 giugno 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2015; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente 
 
  1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive  modificazioni,
dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art.  10-bis  (Disciplina  dell'abuso  del  diritto   o   elusione
fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una  o  piu'  operazioni
prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme
fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi  fiscali  indebiti.  Tali
operazioni non sono opponibili all'amministrazione  finanziaria,  che
ne disconosce i vantaggi determinando  i  tributi  sulla  base  delle
norme e dei principi elusi e  tenuto  conto  di  quanto  versato  dal
contribuente per effetto di dette operazioni. 
  2. Ai fini del comma 1 si considerano: 
  a) operazioni prive di sostanza economica i fatti,  gli  atti  e  i
contratti, anche tra loro  collegati,  inidonei  a  produrre  effetti
significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici  di  mancanza
di  sostanza  economica,  in  particolare,  la  non  coerenza   della
qualificazione delle singole operazioni con il  fondamento  giuridico
del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo  degli  strumenti
giuridici a normali logiche di mercato; 
  b) vantaggi fiscali  indebiti  i  benefici,  anche  non  immediati,
realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con  i
principi dell'ordinamento tributario. 
  3.  Non  si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le  operazioni
giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche  di
ordine organizzativo o gestionale,  che  rispondono  a  finalita'  di
miglioramento   strutturale   o   funzionale   dell'impresa    ovvero
dell'attivita' professionale del contribuente. 
  4. Resta ferma la liberta' di scelta del  contribuente  tra  regimi
opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un
diverso carico fiscale. 
  5. Il contribuente puo' proporre interpello secondo la procedura  e
con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge  per  conoscere
se  le  operazioni  che  intende  realizzare,  o  che   siano   state
realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza
e' presentata prima della scadenza dei termini per  la  presentazione
della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi  tributari
connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. 
  6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con
apposito atto, preceduto, a  pena  di  nullita',  dalla  notifica  al
contribuente di una richiesta di  chiarimenti  da  fornire  entro  il
termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali
si ritiene configurabile un abuso del diritto. 
  7. La richiesta di chiarimenti e'  notificata  dall'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo  60  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni,  entro  il  termine  di  decadenza  previsto  per   la
notificazione dell'atto impositivo. Tra la data  di  ricevimento  dei
chiarimenti ovvero  di  inutile  decorso  del  termine  assegnato  al
contribuente per rispondere alla  richiesta  e  quella  di  decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo
intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il  termine  di
decadenza   per   la   notificazione    dell'atto    impositivo    e'
automaticamente prorogato, in  deroga  a  quello  ordinario,  fino  a
concorrenza dei sessanta giorni. 
  8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,  l'atto  impositivo
e' specificamente motivato, a pena di  nullita',  in  relazione  alla
condotta abusiva, alle norme  o  ai  principi  elusi,  agli  indebiti
vantaggi fiscali  realizzati,  nonche'  ai  chiarimenti  forniti  dal
contribuente nel termine di cui al comma 6. 
  9.  L'amministrazione  finanziaria  ha  l'onere  di  dimostrare  la
sussistenza della condotta  abusiva,  non  rilevabile  d'ufficio,  in
relazione agli elementi di cui ai commi 1 e  2.  Il  contribuente  ha
l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali  di  cui
al comma 3. 
  10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori  tributi  accertati,
unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,
successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni
del presente articolo possono  chiedere  il  rimborso  delle  imposte
pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono
stati disconosciuti dall'amministrazione  finanziaria,  inoltrando  a
tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto
definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione
giudiziale, istanza  all'Agenzia  delle  entrate,  che  provvede  nei
limiti dell'imposta  e  degli  interessi  effettivamente  riscossi  a
seguito di tali procedure. 
  12. In  sede  di  accertamento  l'abuso  del  diritto  puo'  essere
configurato  solo  se  i  vantaggi   fiscali   non   possono   essere
disconosciuti contestando la violazione  di  specifiche  disposizioni
tributarie. 
  13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
delle leggi  penali  tributarie.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative tributarie.». 
  2. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e'  abrogato.  Le
disposizioni che  richiamano  tale  articolo  si  intendono  riferite
all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  in  quanto
compatibili. 
  3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti  d'imposta  o  altre
posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento  tributario,
possono essere disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri  che
nella particolare  fattispecie  tali  effetti  elusivi  non  potevano
verificarsi.  A  tal  fine  il  contribuente  presenta   istanza   di
interpello ai sensi del regolamento del  Ministro  delle  finanze  19
giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del Ministro dell'economia
e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento. 
  4. I commi da 5 a 11 dell'articolo 10-bis della legge  n.  212  del
2000 non si applicano agli accertamenti  e  ai  controlli  aventi  ad
oggetto i diritti doganali di cui all'articolo  34  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  che  restano
disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8  e  11  del  decreto
legislativo 8 novembre 1990,  n.  374,  e  successive  modificazioni,
nonche' dalla normativa doganale dell'Unione europea. 
  5. Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,
n. 212, hanno  efficacia  a  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  si
applicano anche alle operazioni poste in  essere  in  data  anteriore
alla loro efficacia per le quali, alla stessa  data,  non  sia  stato
notificato il relativo atto impositivo. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alla premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -   L'art.  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo vigente degli articoli 5, 6 e  8,  comma  2,
          della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante
          disposizioni per un sistema fiscale piu' equo,  trasparente
          e  orientato  alla  crescita),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59, e' il seguente: 
              «Art. 5 (Disciplina dell'abuso del diritto ed  elusione
          fiscale). - 1. Il Governo e' delegato  ad  attuare,  con  i
          decreti legislativi di cui all'art. 1, la  revisione  delle
          vigenti disposizioni antielusive al fine di  unificarle  al
          principio generale del divieto dell'abuso del  diritto,  in
          applicazione dei seguenti  principi  e  criteri  direttivi,
          coordinandoli con quelli  contenuti  nella  raccomandazione
          della  Commissione  europea  sulla  pianificazione  fiscale
          aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012: 
              a) definire la condotta abusiva come  uso  distorto  di
          strumenti  giuridici  idonei  ad  ottenere   un   risparmio
          d'imposta, ancorche' tale condotta non sia in contrasto con
          alcuna specifica disposizione; 
              b) garantire la liberta' di scelta del contribuente tra
          diverse operazioni  comportanti  anche  un  diverso  carico
          fiscale e, a tal fine: 
              1) considerare lo scopo di ottenere  indebiti  vantaggi
          fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva; 
              2)  escludere  la  configurabilita'  di  una   condotta
          abusiva  se  l'operazione  o  la  serie  di  operazioni  e'
          giustificata  da  ragioni   extrafiscali   non   marginali;
          stabilire  che  costituiscono  ragioni  extrafiscali  anche
          quelle che non producono necessariamente  una  redditivita'
          immediata dell'operazione, ma  rispondono  ad  esigenze  di
          natura  organizzativa  e   determinano   un   miglioramento
          strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente; 
              c)   prevedere   l'inopponibilita'   degli    strumenti
          giuridici  di  cui  alla  lettera  a)   all'amministrazione
          finanziaria  e  il  conseguente  potere  della  stessa   di
          disconoscere il relativo risparmio di imposta; 
              d) disciplinare il regime della prova ponendo a  carico
          dell'amministrazione finanziaria l'onere di  dimostrare  il
          disegno abusivo e le eventuali modalita' di manipolazione e
          di  alterazione  funzionale   degli   strumenti   giuridici
          utilizzati, nonche'  la  loro  mancata  conformita'  a  una
          normale logica di mercato, prevedendo,  invece,  che  gravi
          sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di  valide
          ragioni  extrafiscali   alternative   o   concorrenti   che
          giustifichino il ricorso a tali strumenti; 
              e) prevedere  una  formale  e  puntuale  individuazione
          della condotta abusiva nella motivazione  dell'accertamento
          fiscale, a pena di nullita' dell'accertamento stesso; 
              f)  prevedere  specifiche  regole  procedimentali   che
          garantiscano    un     efficace     contraddittorio     con
          l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di
          difesa  in  ogni  fase  del  procedimento  di  accertamento
          tributario.». 
              «Art.  6  (Gestione  del  rischio  fiscale,  governance
          aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e
          revisione della  disciplina  degli  interpelli).  -  1.  Il
          Governo  e'  delegato  ad   introdurre,   con   i   decreti
          legislativi di cui all'art. 1, norme che prevedano forme di
          comunicazione  e  di  cooperazione  rafforzata,  anche   in
          termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali,  tra  le
          imprese e l'amministrazione  finanziaria,  nonche',  per  i
          soggetti di maggiori dimensioni, la previsione  di  sistemi
          aziendali  strutturati  di  gestione  e  di  controllo  del
          rischio   fiscale,   con   una   chiara   attribuzione   di
          responsabilita' nel  quadro  del  complessivo  sistema  dei
          controlli interni, prevedendo a tali fini  l'organizzazione
          di  adeguate  strutture  dell'amministrazione   finanziaria
          dedicate  alle  predette  attivita'  di   comunicazione   e
          cooperazione,  facendo  ricorso  alle  strutture   e   alle
          professionalita'   gia'   esistenti    nell'ambito    delle
          amministrazioni pubbliche. 
              2.  Il  Governo  e'  altresi'  delegato  a   prevedere,
          nell'introduzione delle norme di cui al comma 1,  incentivi
          sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti  e  di
          riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla
          disciplina da introdurre ai sensi dell'art. 8 e ai  criteri
          di  limitazione  e  di  esclusione  della   responsabilita'
          previsti dal decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,
          nonche'  forme  specifiche  di  interpello  preventivo  con
          procedura abbreviata. 
              3. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1, disposizioni per revisionare
          e  per  ampliare  il  sistema  di  tutoraggio  al  fine  di
          garantire  una  migliore  assistenza  ai  contribuenti,  in
          particolare a quelli di minori dimensioni e  operanti  come
          persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti,  per
          la predisposizione delle dichiarazioni  e  per  il  calcolo
          delle imposte, prevedendo a tal fine anche la  possibilita'
          di invio ai contribuenti e  di  restituzione  da  parte  di
          questi ultimi di modelli precompilati, nonche' al  fine  di
          assisterli nel processo di consolidamento  della  capacita'
          fiscale correlato  alla  crescita  e  alle  caratteristiche
          strutturali delle imprese. 
              4. Nell'introduzione delle norme di cui al comma  3  il
          Governo   prevede   l'istituzione   di   forme    premiali,
          consistenti in una riduzione degli adempimenti,  in  favore
          dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio. 
              5. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi  di  cui  all'art.  1,  disposizioni  volte  ad
          ampliare   l'ambito   applicativo    dell'istituto    della
          rateizzazione dei debiti  tributari,  in  coerenza  con  la
          finalita' della lotta all'evasione fiscale e contributiva e
          con  quella  di  garantire  la  certezza,  l'efficienza   e
          l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare: 
              a)  semplificando  gli  adempimenti  amministrativi   e
          patrimoniali  a  carico  dei  contribuenti  che   intendono
          avvalersi del predetto istituto; 
              b)  consentendo   al   contribuente,   anche   ove   la
          riscossione  del  debito  sia  concentrata   nell'atto   di
          accertamento, di attivare  meccanismi  automatici  previsti
          dalla  legge  per  la  concessione  della   dilazione   del
          pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della
          riscossione,  ove   ricorrano   specifiche   evidenze   che
          dimostrino   una   temporanea   situazione   di   obiettiva
          difficolta', eliminando le differenze tra la  rateizzazione
          conseguente  all'utilizzo   di   istituti   deflativi   del
          contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e  la
          rateizzazione  delle  somme  richieste  in  conseguenza  di
          comunicazioni di irregolarita' inviate  ai  contribuenti  a
          seguito  della  liquidazione  delle  dichiarazioni  o   dei
          controlli formali; 
              c)  procedendo  ad  una  complessiva  armonizzazione  e
          omogeneizzazione delle norme in  materia  di  rateizzazione
          dei  debiti  tributari,  a  tal  fine  anche  riducendo  il
          divario, comunque a favore del contribuente, tra il  numero
          delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di
          ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre  forme
          di rateizzazione; 
              d)  procedendo  ad  una  revisione   della   disciplina
          sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi  di  breve
          durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata
          entita'  nel  versamento   delle   rate,   non   comportino
          l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione; 
              e)  monitorando,  ai   fini   di   una   sua   migliore
          armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei
          debiti fiscali, anche in relazione ai risultati  conseguiti
          in termini di  effettiva  riscossione,  con  procedure  che
          garantiscano la massima trasparenza e oggettivita'. 
              6. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi  di  cui  all'art.  1,  disposizioni   per   la
          revisione generale della disciplina degli interpelli,  allo
          scopo di garantirne una maggiore omogeneita', anche ai fini
          della   tutela   giurisdizionale   e   di   una    maggiore
          tempestivita' nella redazione  dei  pareri,  procedendo  in
          tale contesto all'eliminazione delle  forme  di  interpello
          obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo
          aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.». 
              «Art. 8 (Revisione del  sistema  sanzionatorio).  -  In
          vigore dal 27 marzo 2014. (Omissis). 
              Il Governo e'  delegato  altresi'  a  definire,  con  i
          decreti  legislativi  di  cui  all'art.   1,   la   portata
          applicativa della disciplina  del  raddoppio  dei  termini,
          prevedendo che tale  raddoppio  si  verifichi  soltanto  in
          presenza  di  effettivo  invio  della  denuncia,  ai  sensi
          dell'art. 331 del codice di  procedura  penale,  effettuato
          entro  un  termine  correlato  allo  scadere  del   termine
          ordinario di decadenza, fatti comunque  salvi  gli  effetti
          degli atti  di  controllo  gia'  notificati  alla  data  di
          entrata in vigore dei decreti legislativi.». 
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 7,  della  citata
          legge n. 23 del 2014, e' il seguente: 
              «7. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 27 luglio 2000,  n.  212,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  177  del  31  luglio  2000,  reca:
          «Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei  diritti   del
          contribuente». 
              - Il testo vigente dell'art. 11 della citata  legge  27
          luglio 2000, n. 212, e' il seguente: 
              «Art. 11 (Interpello per il contribuente). - 1. Ciascun
          contribuente     puo'      inoltrare      per      iscritto
          all'amministrazione   finanziaria,   che   risponde   entro
          centoventi giorni, circostanziate e specifiche  istanze  di
          interpello concernenti  l'applicazione  delle  disposizioni
          tributarie a casi concreti e personali,  qualora  vi  siano
          obiettive   condizioni   di   incertezza   sulla   corretta
          interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione
          dell'istanza non ha effetto sulle scadenze  previste  dalla
          disciplina tributaria. 
              2.  La   risposta   dell'amministrazione   finanziaria,
          scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento  alla
          questione   oggetto   dell'istanza   di    interpello,    e
          limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga  al
          contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende
          che l'amministrazione concordi con l'interpretazione  o  il
          comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi  atto,
          anche a contenuto impositivo o  sanzionatorio,  emanato  in
          difformita' dalla risposta, anche se desunta ai  sensi  del
          periodo precedente, e' nullo. 
              3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
          interpello,  non  possono  essere  irrogate  sanzioni   nei
          confronti del contribuente che non abbia ricevuto  risposta
          dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al
          comma 1. 
              4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da
          un  numero  elevato  di  contribuenti  concerna  la  stessa
          questione o questioni analoghe fra loro,  l'amministrazione
          finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una
          circolare o una risoluzione tempestivamente  pubblicata  ai
          sensi dell'art. 5, comma 2. 
              5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, relativo ai poteri regolamentari  dei  Ministri  nelle
          materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le
          procedure e le modalita'  di  esercizio  dell'interpello  e
          dell'obbligo  di  risposta  da  parte  dell'amministrazione
          finanziaria. 
              6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge
          30 dicembre 1991, n.  413,  relativo  all'interpello  della
          amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.». 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  60  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 ottobre 1973, n. 268, S.O., e' il seguente: 
              «Art. 60  (Notificazioni).  -  La  notificazione  degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati al contribuente e'  eseguita  secondo  le  norme
          stabilite  dagli  artt.  137  e  seguenti  del  codice   di
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
              a) la notificazione  e'  eseguita  dai  messi  comunali
          ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; 
              b) il messo deve fare sottoscrivere  dal  consegnatario
          l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i  quali  il
          consegnatario non ha sottoscritto; 
              b-bis) se  il  consegnatario  non  e'  il  destinatario
          dell'atto o dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la
          copia dell'atto da  notificare  in  busta  che  provvede  a
          sigillare e su cui trascrive il  numero  cronologico  della
          notificazione,  dandone  atto  nella  relazione  in   calce
          all'originale e alla copia dell'atto  stesso.  Sulla  busta
          non sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
          desumersi il contenuto  dell'atto.  Il  consegnatario  deve
          sottoscrivere  una  ricevuta  e  il   messo   da'   notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata; 
              c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in
          mani  proprie,  la  notificazione  deve  essere  fatta  nel
          domicilio fiscale del destinatario; 
              d)  e'  in  facolta'  del  contribuente   di   eleggere
          domicilio presso una persona o un ufficio  nel  comune  del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli avvisi che lo riguardano. In tal caso  l'elezione  di
          domicilio  deve   risultare   espressamente   da   apposita
          comunicazione effettuata al competente ufficio a  mezzo  di
          lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  ovvero  in
          via telematica con modalita'  stabilite  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; 
              e) quando  nel  comune  nel  quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio o  azienda  del
          contribuente, l'avviso del  deposito  prescritto  dall'art.
          140 del codice di  procedura  civile,  in  busta  chiusa  e
          sigillata,  si  affigge   nell'albo   del   comune   e   la
          notificazione, ai fini della  decorrenza  del  termine  per
          ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
          a quello di affissione; 
              e-bis) e' facolta'  del  contribuente  che  non  ha  la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della  lettera  d),  o  che   non   abbia   costituito   un
          rappresentante fiscale, comunicare  al  competente  ufficio
          locale, con le modalita' di cui  alla  stessa  lettera  d),
          l'indirizzo estero per  la  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione  degli  avvisi  o  degli  atti  e'   eseguita
          mediante spedizione a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento; 
              f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146,
          150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. 
              L'elezione  di  domicilio  ha  effetto  dal  trentesimo
          giorno successivo a quello della data di ricevimento  delle
          comunicazioni previste alla  lettera  d)  ed  alla  lettera
          e-bis) del comma precedente. 
              Le variazioni e le modificazioni  dell'indirizzo  hanno
          effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
          per le persone giuridiche e le societa' ed  enti  privi  di
          personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo  a
          quello  della  ricezione  da   parte   dell'ufficio   della
          dichiarazione prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  ovvero  del  modello  previsto  per  la  domanda   di
          attribuzione del numero  di  codice  fiscale  dei  soggetti
          diversi  dalle   persone   fisiche   non   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. 
              Salvo  quanto  previsto  dai  commi  precedenti  ed  in
          alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 del codice  di
          procedura civile,  la  notificazione  ai  contribuenti  non
          residenti e' validamente effettuata mediante spedizione  di
          lettera   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento
          all'indirizzo della residenza estera rilevato dai  registri
          dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o  a
          quello della sede legale  estera  risultante  dal  registro
          delle imprese di cui all'art. 2188 del  codice  civile.  In
          mancanza  dei  predetti  indirizzi,  la  spedizione   della
          lettera  raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   e'
          effettuata all'indirizzo estero indicato  dal  contribuente
          nelle domande di attribuzione del numero di codice  fiscale
          o variazione dati e nei modelli  di  cui  al  terzo  comma,
          primo  periodo.   In   caso   di   esito   negativo   della
          notificazione si applicano le disposizioni di cui al  primo
          comma, lettera e). 
              La  notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'
          validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora  i
          medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia  delle  entrate
          l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede  estera  o  del
          domicilio eletto per la  notificazione  degli  atti,  e  le
          successive  variazioni,  con  le  modalita'  previste   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          comunicazione e le successive variazioni hanno effetto  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. 
              Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
          considera fatta nella data della spedizione; i termini  che
          hanno inizio dalla notificazione decorrono  dalla  data  in
          cui l'atto e' ricevuto.». 
              - Il testo vigente dell'art. 68 del decreto legislativo
          31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul   processo
          tributario in attuazione della delega al Governo  contenuta
          nell'art.  30  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n.  9,
          S.O., e' il seguente: 
              «Art.  68  (Pagamento  del  tributo  in  pendenza   del
          processo). - 1. Anche in deroga  a  quanto  previsto  nelle
          singole leggi d'imposta, nei casi in  cui  e'  prevista  la
          riscossione frazionata  del  tributo  oggetto  di  giudizio
          davanti  alle  commissioni,  il  tributo,  con  i  relativi
          interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: 
              a) per i due terzi, dopo la sentenza della  commissione
          tributaria provinciale che respinge il ricorso; 
              b) per  l'ammontare  risultante  dalla  sentenza  della
          commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre  i
          due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; 
              c) per il residuo ammontare determinato nella  sentenza
          della commissione tributaria regionale. 
              Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b)
          e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di
          quanto gia' corrisposto. 
              2. Se il ricorso viene accolto, il tributo  corrisposto
          in eccedenza rispetto  a  quanto  statuito  dalla  sentenza
          della commissione tributaria provinciale,  con  i  relativi
          interessi  previsti  dalle  leggi  fiscali,   deve   essere
          rimborsato   d'ufficio   entro   novanta    giorni    dalla
          notificazione della sentenza. 
              3. Le imposte  suppletive  debbono  essere  corrisposte
          dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
          ricorso in cassazione. 
              3-bis. Il pagamento, in  pendenza  di  processo,  delle
          risorse proprie tradizionali di cui all'art.  2,  paragrafo
          1, lettera a), della  decisione  2007/436/CE,  Euratom  del
          Consiglio, del 7 giugno 2007,  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto riscossa all'importazione resta  disciplinato  dal
          regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12  ottobre
          1992, come riformato dal regolamento (UE) n.  952/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013,  e
          dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.». 
              - Il testo vigente dell'art. 19, comma 1,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di
          norme tributarie, a norma dell'art.  3,  comma  133,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., e' il seguente: 
              «Art. 19 (Esecuzione delle sanzioni). - 1. In  caso  di
          ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in  cui
          non e' prevista  riscossione  frazionata  si  applicano  le
          disposizioni dettate dall'art. 68, commi 1 e 2, del decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante  disposizioni
          sul processo tributario.». 
              - L'art. 37-bis del citato decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, abrogato del presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  ottobre
          1973, n. 268, S.O. 
              - Il Regolamento del  Ministro  delle  finanze  del  19
          giugno 1998, n. 259, in Gazzetta Ufficiale  n.  179  del  3
          agosto 1998, reca: «Norme da osservare per la  compilazione
          e  l'inoltro  al   direttore   regionale   delle   entrate,
          competente per territorio, delle istanze tese  ad  ottenere
          la disapplicazione delle disposizioni normative  di  natura
          antielusiva, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
          decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.». 
              - Il testo vigente dell'art. 1 del  citato  Regolamento
          del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998, n.  259,  e'
          il seguente: 
              «Art. 1 (Procedimento). - 1. L'istanza di cui al  comma
          8  dell'art.  37-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e'  rivolta  al
          direttore regionale delle entrate competente per territorio
          ed e' spedita, a  mezzo  del  servizio  postale,  in  plico
          raccomandato  con  avviso   di   ricevimento,   all'ufficio
          finanziario competente per l'accertamento  in  ragione  del
          domicilio fiscale del  contribuente.  Tale  ultimo  ufficio
          trasmette al direttore regionale l'istanza,  unitamente  al
          proprio parere, entro trenta giorni dalla  ricezione  della
          medesima. 
              2. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilita': 
              a) i dati identificativi del  contribuente  e  del  suo
          legale rappresentante; 
              b) l'indicazione dell'eventuale  domiciliatario  presso
          il quale sono effettuate le comunicazioni; 
              c) la sottoscrizione del contribuente o del suo  legale
          rappresentante. 
              3. Nell'istanza il contribuente descrive  compiutamente
          la  fattispecie  concreta  per   la   quale   ritiene   non
          applicabili  le   disposizioni   normative   che   limitano
          deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre  posizioni
          soggettive altrimenti ammessi dall'ordinamento  tributario;
          ad  essa  va  allegata  copia  della  documentazione,   con
          relativo elenco, rilevante ai fini della  individuazione  e
          della qualificazione della fattispecie prospettata. 
              4. Le  determinazioni  del  direttore  regionale  delle
          entrate,  concernenti   l'istanza,   sono   comunicate   al
          contribuente   mediante   servizio   postale,   in    plico
          raccomandato con avviso di ricevimento. 
              5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 37-  bis,  comma
          8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600,  l'istanza  si  intende  presentata  all'atto
          della   ricezione   del   plico   raccomandato   da   parte
          dell'ufficio    competente    per    l'accertamento.     Le
          comunicazioni relative all'istanza e le eventuali richieste
          istruttorie  si  intendono  eseguite   al   momento   della
          ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario. 
              6. Le  determinazioni  del  direttore  regionale  delle
          entrate vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta
          giorni dalla presentazione dell'istanza, con  provvedimento
          che e' da ritenersi definitivo. 
              7. Le richieste istruttorie rivolte al contribuente o a
          soggetti diversi sospendono il termine di cui al  comma  6,
          per l'emanazione del provvedimento definitivo da parte  del
          direttore  regionale  delle  entrate,  fino  al  giorno  di
          ricezione  della  risposta.  Delle  richieste   istruttorie
          rivolte  ad  altri  soggetti  e'  data   comunicazione   al
          contribuente.». 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  34  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,   n.   43
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative in materia doganale), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O., e' il seguente: 
              «Art. 34 (Diritti doganali e diritti di confine). -  Si
          considerano "diritti doganali" tutti quei  diritti  che  la
          dogana e' tenuta a riscuotere in forza  di  una  legge,  in
          relazione alle operazioni doganali. 
              Fra  i  diritti  doganali  costituiscono  "diritti   di
          confine": i dazi di importazione e quelli di  esportazione,
          i  prelievi  e  le  altre  imposizioni  all'importazione  o
          all'esportazione  previsti  dai  regolamenti  comunitari  e
          dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto
          concerne le merci in importazione, i diritti di  monopolio,
          le  sovrimposte  di  confine  ed  ogni  altra   imposta   o
          sovrimposta di consumo a favore dello Stato.». 
              - Il testo vigente dell'art. 8 del decreto  legislativo
          8 novembre  1990,  n.  374  (Riordinamento  degli  istituti
          doganali e revisione  delle  procedure  di  accertamento  e
          controllo in attuazione delle direttive n.  79/695/CEE  del
          24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema
          di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e
          delle direttive n. 81/177/CEE del 24  febbraio  1981  e  n.
          82/347/CEE del 23 aprile 1982,  in  tema  di  procedure  di
          esportazione delle  merci  comunitarie),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1990, n. 291,  S.O.,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 8 (Accettazione e controllo della  dichiarazione.
          Visita  delle  merci.   Bolletta   doganale).   -   1.   La
          dichiarazione  presentata  all'ufficio  doganale,   qualora
          redatta conformemente a quanto previsto nei  commi  1  e  2
          dell'art. 4,  viene  accettata  ed  iscritta  nel  registro
          corrispondente  alla   destinazione   doganale   richiesta,
          munendola del numero e della data  di  registrazione;  tale
          registrazione da' al documento valore di bolletta doganale.
          Sulla base degli  elementi  dichiarati  l'ufficio  provvede
          alla riscossione dei diritti  ovvero  all'assunzione  delle
          relative cauzioni. 
              2. Con le modalita' di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          accettata la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 5,
          sempreche' il capo  dell'ufficio  doganale  abbia  ritenuto
          fondati i motivi addotti dalla parte. 
              3. Successivamente l'ufficio  procede  all'esame  della
          dichiarazione presentata e della  relativa  documentazione,
          allo scopo di  accertare  la  qualita',  la  quantita',  il
          valore e l'origine delle merci, nonche' ogni altro elemento
          occorrente  per  l'applicazione  della  tariffa  e  per  la
          liquidazione dei diritti. 
              4.  L'ufficio  puo',  altresi',  procedere,   ai   fini
          dell'accertamento, alla  visita  totale  o  parziale  delle
          merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi  ed
          all'esame tecnico con l'osservanza della modalita'  di  cui
          all'art. 61 del testo unico delle disposizioni  legislative
          in materia doganale, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
              5. La visita  totale  o  parziale  deve  essere  sempre
          eseguita quando sia prescritta  da  norme  di  legge  o  di
          regolamento, da disposizioni  ministeriali  e  nei  casi  e
          secondo i programmi ed i criteri selettivi,  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle  finanze,  ivi  compresi  quelli
          della pericolosita' fiscale e della casualita'. 
              6. Tra i criteri selettivi  di  cui  al  comma  5  puo'
          essere incluso quello della  non  coincidenza  dell'ufficio
          prescelto per l'espletamento delle formalita' doganali  con
          l'ufficio territorialmente competente  sulla  localita'  di
          immissione in consumo o di produzione delle merci. 
              7. Di regola, l'attivita' di controllo di cui al  comma
          3  e  la  visita  fisica  delle  merci  sono  eseguite   da
          funzionari diversi. 
              8. Il mancato esercizio della facolta' di cui al  comma
          4 non comporta responsabilita' del funzionario  incaricato,
          salvo i casi di dolo, di colpa grave o di  inosservanza  di
          legge, di regolamenti o delle  prescrizioni  amministrative
          di cui al comma 5. 
              9. Il dichiarante, qualora l'ufficio non  ne  esiga  la
          presenza, puo' rinunciare  al  diritto  di  assistere  alla
          visita delle merci, da  effettuarsi  nei  luoghi  designati
          dall'ufficio o  negli  altri  luoghi  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1; il dichiarante e', comunque, tenuto a prestare
          direttamente o a mezzo di altre persone da lui  incaricate,
          di gradimento dell'amministrazione,  ed  a  proprie  spese,
          ogni  collaborazione  per  l'espletamento  delle   relative
          operazioni  ed  a  curare  l'apertura  dei  colli   ed   il
          successivo ricondizionamento. 
              10. I risultati dei predetti  controlli  devono  essere
          annotati sulla bolletta doganale; ciascuna annotazione deve
          essere firmata dal funzionario che ha eseguito il  relativo
          controllo. 
              11. Quando l'ufficio  non  procede  alla  visita  delle
          merci, quest'ultime si considerano conformi al dichiarato. 
              12. I risultati della  verifica  parziale  sono  estesi
          all'insieme  delle  merci   che   formano   oggetto   della
          dichiarazione,  sempreche'  il   risultato   parziale   sia
          conforme al dichiarato. 
              13. Se il dichiarante non  provvede  al  pagamento  dei
          diritti dovuti in base alla dichiarazione o non  presta  la
          cauzione  a  garanzia  dei  diritti  medesimi,  ovvero  non
          ottempera all'invito  di  presenziare  e  collaborare  alle
          operazioni di  controllo,  l'ufficio,  decorsi  inutilmente
          otto giorni dall'accettazione della dichiarazione,  procede
          all'accertamento; in tal  caso,  l'eventuale  visita  delle
          merci  viene  eseguita  alla  presenza  di  due   testimoni
          estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le
          operazioni di visita ed il relativo  risultato  sono  fatti
          constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai
          rappresentanti   dell'amministrazione   doganale   e    dai
          testimoni, viene allegato alla dichiarazione. 
              14. Nelle ipotesi di cui  al  comma  13  non  si  rende
          esperibile  il  rimedio  dell'impugnativa  previsto   dagli
          articoli 65 e seguenti del testo unico  delle  disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.». 
              - Il testo vigente  dell'art.  11  del  citato  decreto
          legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e' il seguente: 
              «Art. 11 (Revisione dell'accertamento,  attribuzioni  e
          poteri  degli  uffici).  -  1.  L'ufficio   doganale   puo'
          procedere   alla   revisione   dell'accertamento   divenuto
          definitivo,  ancorche'  le  merci  che  ne  hanno   formato
          l'oggetto siano state lasciate alla  libera  disponibilita'
          dell'operatore o siano gia' uscite dal territorio doganale.
          La  revisione  e'   eseguita   d'ufficio,   ovvero   quando
          l'operatore  interessato  ne  abbia  fatta  richiesta   con
          istanza presentata, a pena di decadenza, entro  il  termine
          di tre anni dalla data in cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo. 
              2.  L'ufficio  doganale,  ai   fini   della   revisione
          dell'accertamento, puo' invitare gli operatori, a mezzo  di
          raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  indicandone  il
          motivo e fissando  un  termine  non  inferiore  a  quindici
          giorni, a comparire di mezzo di  rappresentante,  ovvero  a
          fornire, entro lo  stesso  termine,  notizie  e  documenti,
          anche in copia fotostatica, inerenti  le  merci  che  hanno
          formato oggetto di operazioni doganali.  Le  notizie  ed  i
          documenti possono essere richiesti anche ad altri  soggetti
          pubblici  o   privati   che   risultano   essere   comunque
          intervenuti nell'operazione commerciale. 
              3. I funzionari doganali possono  accedere,  muniti  di
          apposita autorizzazione del capo dell'ufficio,  nei  luoghi
          adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali
          e  negli  altri  luoghi  ove  devono  essere  custodite  le
          scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto  di
          operazioni doganali, al fine di  procedere  alla  eventuale
          ispezione di tali merci ed  alla  verifica  della  relativa
          documentazione. 
              4. Sono applicabili le disposizioni previste  dall'art.
          52, commi dal 4 al 10, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le  autorizzazioni  per
          le richieste di cui ai numeri 6-bis)  e  7)  dell'art.  51,
          secondo comma, del medesimo  decreto  sono  rilasciate  dal
          Direttore regionale o interregionale e, limitatamente  alle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  dal  Direttore
          provinciale. 
              4-bis.  Nel  rispetto  del  principio  di  cooperazione
          stabilito dall'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n.  212,
          dopo la  notifica  all'operatore  interessato,  qualora  si
          tratti di revisione eseguita in  ufficio,  o  nel  caso  di
          accessi -  ispezioni  -  verifiche,  dopo  il  rilascio  al
          medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute,
          nel quale devono essere indicati i presupposti di  fatto  e
          le ragioni giuridiche posti  a  base  delle  irregolarita',
          delle inesattezze, o degli errori  relativi  agli  elementi
          dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo,
          l'operatore  interessato  puo'  comunicare  osservazioni  e
          richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti  dalla  data
          di consegna o di avvenuta ricezione del verbale,  che  sono
          valutate  dall'Ufficio  doganale   prima   della   notifica
          dell'avviso di cui al successivo comma 5. 
              5. Quando dalla revisione, eseguita sia  d'ufficio  che
          su istanza di  parte,  emergono  inesattezze,  omissioni  o
          errori   relativi    agli    elementi    presi    a    base
          dell'accertamento,   l'ufficio   procede   alla    relativa
          rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato,
          notificando  apposito  avviso.  Nel   caso   di   rettifica
          conseguente a revisione eseguita d'ufficio,  l'avviso  deve
          essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di
          tre anni dalla  data  in  cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo. 
              5-bis.  La  motivazione  dell'atto  deve   indicare   i
          presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che  lo  hanno
          determinato. Se nella motivazione si fa riferimento  ad  un
          altro atto non conosciuto ne'  ricevuto  dal  contribuente,
          questo deve essere allegato all'atto che lo richiama  salvo
          che quest'ultimo non ne riproduca il  contenuto  essenziale
          ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo  se  l'avviso
          non reca la motivazione di cui al presente comma. 
              6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore  si
          intende respinta se entro il novantesimo giorno  successivo
          a quello  di  presentazione  non  e'  stato  notificato  il
          relativo avviso di rettifica. 
              7. 
              8. Divenuta definitiva la rettifica  l'ufficio  procede
          al recupero  dei  maggiori  diritti  dovuti  dall'operatore
          ovvero promuove d'ufficio la procedura per il  rimborso  di
          quelli  pagati  in  piu'.  La  rettifica  dell'accertamento
          comporta, ove ne ricorrano gli  estremi,  la  contestazione
          delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu'
          gravi infrazioni eventualmente rilevate. 
              9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a  verifiche
          generali  o  parziali  per  revisioni  di  piu'  operazioni
          doganali con le modalita' indicate  nel  presente  articolo
          per accertare le violazioni al presente decreto,  al  testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio  1973,  n.  43  ,  ad  ogni  altra  legge  la   cui
          applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche'  in
          attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa
          o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di
          evitare  reiterazioni  di   accessi   presso   gli   stessi
          contribuenti,  trova  applicazione  la  procedura  prevista
          dall' art. 63, comma  terzo,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.   L'ufficio
          doganale che effettua le verifiche generali o parziali  con
          accesso presso l'operatore  e'  competente  alla  revisione
          delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se
          accertate presso un altro ufficio doganale. 
              10. Qualora nel corso dell'ispezione e  della  verifica
          emergano inosservanze di obblighi previsti da  disposizioni
          di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne
          sara' data comunicazione ai competenti uffici.». 

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADDOPPIO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO

                               Art. 2 
 
               Modifiche alla disciplina del raddoppio 
                   dei termini per l'accertamento 
 
  1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.600,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il raddoppio non  opera  qualora  la  denuncia  da
parte dell'Amministrazione  finanziaria,  in  cui  e'  ricompresa  la
Guardia di finanza, sia presentata  o  trasmessa  oltre  la  scadenza
ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.». 
  2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il  raddoppio  non  opera  qualora  la  denuncia  da  parte
dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia  di
finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza  ordinaria  dei
termini di cui ai commi precedenti.». 
  3.  Sono  comunque  fatti  salvi  gli  effetti  degli   avvisi   di
accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni  amministrative
tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle
entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria,  notificati
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono,  altresi',
fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nonche'  dei  processi
verbali di constatazione redatti  ai  sensi  dell'articolo  24  della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei  quali  il  contribuente  abbia  avuto
formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i  relativi  atti
recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati  entro
il 31 dicembre 2015. 
  4. Ai fini della causa  di  non  punibilita'  di  cui  all'articolo
5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  si
considerano oggetto  della  procedura  di  collaborazione  volontaria
anche gli  imponibili,  le  imposte  e  le  ritenute  correlati  alle
attivita' dichiarate nell'ambito di tale procedura  per  i  quali  e'
scaduto il termine per l'accertamento. 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo vigente dell'art. 43 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi  di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione  o
          di presentazione di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle
          disposizioni del titolo I  l'avviso  di  accertamento  puo'
          essere notificato fino  al  31  dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe  dovuto
          essere presentata. 
              In caso di violazione che comporta obbligo di  denuncia
          ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura  penale  per
          uno dei reati previsti dal  decreto  legislativo  10  marzo
          2000, n. 74, i termini di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          raddoppiati relativamente al periodo di imposta in  cui  e'
          stata  commessa  la  violazione.  Il  raddoppio  non  opera
          qualora   la   denuncia   da   parte   dell'Amministrazione
          finanziaria, in cui e' ricompresa la  Guardia  di  finanza,
          sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria  dei
          termini di cui ai commi precedenti. 
              Fino alla scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.  Nell'avviso   devono   essere   specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.». 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  57  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre
          1972, n. 292, S.O., come modificato dal  presente  decreto,
          e' il seguente: 
              «Art. 57 (Termine  per  gli  accertamenti).  -  1.  Gli
          avvisi  relativi  alle  rettifiche  e   agli   accertamenti
          previsti nell'art. 54 e  nel  secondo  comma  dell'art.  55
          devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il  31
          dicembre del quarto anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di
          rimborso  dell'eccedenza  d'imposta  detraibile  risultante
          dalla dichiarazione annuale, se tra  la  data  di  notifica
          della richiesta di documenti da  parte  dell'ufficio  e  la
          data della loro consegna intercorre un periodo superiore  a
          quindici giorni, il termine  di  decadenza,  relativo  agli
          anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta  a
          rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
          compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
              2. In caso d'omessa presentazione della  dichiarazione,
          l'avviso d'accertamento  dell'imposta  a  norma  del  primo
          comma dell'art.  55  puo'  essere  notificato  fino  al  31
          dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              3. In  caso  di  violazione  che  comporta  obbligo  di
          denuncia ai sensi dell'art. 331  del  codice  di  procedura
          penale per uno dei reati previsti dal  decreto  legislativo
          10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi  precedenti
          sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui
          e' stata commessa la violazione.  Il  raddoppio  non  opera
          qualora   la   denuncia   da   parte   dell'Amministrazione
          finanziaria, in cui e' ricompresa la  Guardia  di  finanza,
          sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria  dei
          termini di cui ai commi precedenti. 
              4. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi
          precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono  essere
          integrati o modificati, mediante la notificazione di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere    specificamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.». 
              - Il testo vigente dell'art. 5 del decreto  legislativo
          19  giugno  1997,  n.  218  (Disposizioni  in  materia   di
          accertamento con adesione e di  conciliazione  giudiziale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165,
          e' il seguente: In vigore dal 1° gennaio 2015. 
              «Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio  invia
          al contribuente un  invito  a  comparire,  nel  quale  sono
          indicati: 
              a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; 
              b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
          l'accertamento con adesione; 
              c) le maggiori imposte, ritenute, contributi,  sanzioni
          ed interessi dovuti; 
              d) i motivi che hanno dato  luogo  alla  determinazione
          delle maggiori imposte, ritenute e contributi di  cui  alla
          lettera c).». 
              - Il testo vigente dell'art. 24 della legge  7  gennaio
          1929,  n.  4  (Norme  generali  per  la  repressione  delle
          violazioni  delle  leggi  finanziarie),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1929, n. 11, e' il seguente: 
              «Art. 24. - Le violazioni delle norme  contenute  nelle
          leggi  finanziarie  sono   constatate   mediante   processo
          verbale». 
              -  Il  testo   vigente   dell'art.   5-quinquies,   del
          decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167  (Rilevazione  a  fini
          fiscali di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero  di
          denaro,  titoli  e  valori),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151, e' il seguente: 
              «Art.   5-quinquies   (Effetti   della   procedura   di
          collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che
          presta la  collaborazione  volontaria  ai  sensi  dell'art.
          5-quater: 
              a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui  agli
          articoli  2,  3,  4,  5,  10-bis  e  10-ter   del   decreto
          legislativo  10   marzo   2000,   n.   74,   e   successive
          modificazioni; 
              b) e' altresi' esclusa la  punibilita'  delle  condotte
          previste  dagli  articoli  648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale, commesse  in  relazione  ai  delitti  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma. 
              2.  Le  disposizioni   del   comma   1   si   applicano
          limitatamente alle condotte relative agli imponibili,  alle
          imposte  e  alle  ritenute  oggetto  della   collaborazione
          volontaria. 
              3.   Limitatamente   alle    attivita'    oggetto    di
          collaborazione volontaria, le condotte  previste  dall'art.
          648-ter del codice penale non sono punibili se commesse  in
          relazione ai delitti di cui al comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo sino alla data  del  30  settembre  2015,
          entro  la  quale  puo'  essere  attivata  la  procedura  di
          collaborazione volontaria. 
              4. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 2, del presente
          decreto sono determinate, ai sensi dell'art.  7,  comma  4,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura
          pari alla meta' del minimo edittale:  a)  se  le  attivita'
          vengono trasferite in Italia o in Stati membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo che consentono un  effettivo  scambio  di
          informazioni con l'Italia, inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto del Ministro delle  finanze  4  settembre  1996,  e
          successive   modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; 
                ovvero b) se le attivita' trasferite in Italia o  nei
          predetti Stati erano o sono ivi detenute; 
                ovvero  c)  se  l'autore  delle  violazioni  di   cui
          all'art. 5-quater, comma 1,  fermo  restando  l'obbligo  di
          eseguire   gli   adempimenti   ivi    previsti,    rilascia
          all'intermediario  finanziario   estero   presso   cui   le
          attivita' sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle
          autorita' finanziarie italiane  richiedenti  tutti  i  dati
          concernenti  le   attivita'   oggetto   di   collaborazione
          volontaria  e  allega   copia   di   tale   autorizzazione,
          controfirmata dall'intermediario finanziario  estero,  alla
          richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
          quelli di cui al primo periodo, la sanzione e'  determinata
          nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei
          confronti del contribuente che si avvale della procedura di
          collaborazione volontaria, la misura minima delle  sanzioni
          per le violazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e
          relative addizionali, di imposte  sostitutive,  di  imposta
          regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
          aggiunto e di  ritenute  e'  fissata  al  minimo  edittale,
          ridotto di un quarto. 
              5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c)  del  primo
          periodo del comma  4,  qualora  l'autore  della  violazione
          trasferisca,  successivamente  alla   presentazione   della
          richiesta,   le   attivita'   oggetto   di   collaborazione
          volontaria presso un altro intermediario localizzato  fuori
          dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera
          a), l'autore della violazione e'  obbligato  a  rilasciare,
          entro trenta giorni  dalla  data  del  trasferimento  delle
          attivita', l'autorizzazione di  cui  alla  lettera  c)  del
          primo periodo del comma 4 all'intermediario presso  cui  le
          attivita' sono state  trasferite  e  a  trasmettere,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data   del   trasferimento   delle
          attivita', tale autorizzazione alle  autorita'  finanziarie
          italiane, pena l'applicazione di  una  sanzione  pari  alla
          meta' della sanzione prevista dal primo periodo  del  comma
          4. 
              6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la
          violazione degli obblighi di dichiarazione di cui  all'art.
          4, comma 1, del  presente  decreto  e'  definito  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          472, e  successive  modificazioni.  Il  confronto  previsto
          all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo  n.  472  del
          1997, e successive modificazioni, e' operato tra  il  terzo
          della sanzione indicata nell'atto e il  terzo  della  somma
          dei minimi edittali previsti per le violazioni  piu'  gravi
          o, se piu' favorevole, il terzo della somma delle  sanzioni
          piu' gravi determinate  ai  sensi  del  comma  4,  primo  e
          secondo periodo, del presente articolo. 
              7. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le
          violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4,
          comma 1, indicata nell'art. 5, comma  2,  secondo  periodo,
          nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di
          attivita'  estere  di  natura  finanziaria  negli  Stati  o
          territori a regime fiscale privilegiato di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 4  maggio  1999,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107  del  10  maggio
          1999, e al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  21  novembre  2001,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' fissata al 3  per
          cento dell'ammontare degli importi  non  dichiarati  se  le
          attivita' oggetto della collaborazione volontaria  erano  o
          sono detenute in Stati che stipulino  con  l'Italia,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, accordi che consentano un  effettivo
          scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26  del  modello
          di Convenzione contro  le  doppie  imposizioni  predisposto
          dall'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico,  anche  su  elementi  riconducibili  al  periodo
          intercorrente tra la data della stipulazione  e  quella  di
          entrata  in  vigore  dell'accordo.   Al   ricorrere   della
          condizione di cui  al  primo  periodo  non  si  applica  il
          raddoppio delle sanzioni  di  cui  all'art.  12,  comma  2,
          secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102. 
              8. Su istanza  del  contribuente,  da  formulare  nella
          richiesta di cui all'art. 5-quater, comma  1,  lettera  a),
          l'ufficio, in  luogo  della  determinazione  analitica  dei
          rendimenti,  calcola  gli  stessi  applicando   la   misura
          percentuale del 5 per cento  al  valore  complessivo  della
          loro  consistenza   alla   fine   dell'anno   e   determina
          l'ammontare   corrispondente   all'imposta    da    versare
          utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza  puo'
          essere presentata solo nei  casi  in  cui  la  media  delle
          consistenze di tali  attivita'  finanziarie  risultanti  al
          termine  di  ciascun  periodo   d'imposta   oggetto   della
          collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni
          di euro. 
              9. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, la disponibilita' delle attivita' finanziarie e
          patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova
          contraria, ripartita, per  ciascun  periodo  d'imposta,  in
          quote eguali tra tutti coloro che al termine  degli  stessi
          ne avevano la disponibilita'. 
              10. Se il contribuente destinatario dell'invito di  cui
          all'art. 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  giugno
          1997, n. 218,  e  successive  modificazioni,  o  che  abbia
          sottoscritto l'accertamento  con  adesione  e  destinatario
          dell'atto di contestazione non versa le  somme  dovute  nei
          termini previsti dall'art. 5-quater, comma 1,  lettera  b),
          la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona
          e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e  7
          del presente articolo. L'Agenzia  delle  entrate  notifica,
          anche in deroga ai termini di cui all'art. 43  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni, all'art.  57  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni,  e  all'art.  20,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e  successive
          modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di
          contestazione con la rideterminazione della sanzione  entro
          il  31  dicembre   dell'anno   successivo   a   quello   di
          notificazione dell'invito di cui al predetto art. 5,  comma
          1, del decreto legislativo n. 218 del  1997,  e  successive
          modificazioni,  o  a  quello  di  redazione  dell'atto   di
          adesione o di notificazione dell'atto di contestazione. 
              11. Il controllo sostanziale previsto dal  comma  9  e'
          realizzato in  modo  selettivo  sulla  base  di  specifiche
          analisi di rischio concernenti  il  settore  produttivo  di
          appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di
          rischio della singola impresa, dei soci, delle  partecipate
          e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti
          fiscali.». 

Titolo III
REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

                               Art. 3 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e  di
cooperazione  rafforzate  basate  sul   reciproco   affidamento   tra
Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di  favorire  nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione  delle  controversie
in  materia  fiscale,  e'  istituito   il   regime   di   adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati  di
un sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e  controllo  del
rischio fiscale, inteso quale rischio di  operare  in  violazione  di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi  o  con
le finalita' dell'ordinamento tributario. 
  2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di
cui  all'articolo  4,  comporta  l'assunzione  dei  doveri   di   cui
all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6. 

                               Art. 4 
 
                              Requisiti 
 
  1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere  dotato,  nel
rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni  organizzative
piu' adeguate per il perseguimento  dei  relativi  obiettivi,  di  un
efficace sistema di rilevazione, misurazione,  gestione  e  controllo
del rischio fiscale, inserito nel contesto  del  sistema  di  governo
aziendale e di  controllo  interno.  Fermo  il  fedele  e  tempestivo
adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare: 
  a) una chiara attribuzione di ruoli e  responsabilita'  ai  diversi
settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione  ai  rischi
fiscali; 
  b) efficaci  procedure  di  rilevazione,  misurazione,  gestione  e
controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti  i
livelli aziendali; 
  c)  efficaci  procedure  per   rimediare   ad   eventuali   carenze
riscontrate nel suo funzionamento e  attivare  le  necessarie  azioni
correttive. 
  2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio  di  una
relazione agli organi  di  gestione  per  l'esame  e  le  valutazioni
conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le
verifiche effettuate e i risultati emersi,  le  misure  adottate  per
rimediare  a  eventuali  carenze  rilevate,  nonche'   le   attivita'
pianificate. 

                               Art. 5 
 
                               Doveri 
 
  1. Il regime  comporta  per  l'Agenzia  delle  entrate  i  seguenti
impegni: 
  a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi  di
ragionevolezza  e  di  proporzionalita'  del  sistema  di   controllo
adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti  necessari
ai fini dell'ammissione e  della  permanenza  nel  regime  e  per  il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1; 
  b)  pubblicazione  periodica   sul   proprio   sito   istituzionale
dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi  ritenuti
di pianificazione fiscale aggressiva; 
  c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi
di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire
un contesto fiscale di certezza; 
  d) realizzazione di specifiche  semplificazioni  degli  adempimenti
tributari, in conseguenza  degli  elementi  informativi  forniti  dal
contribuente nell'ambito del regime; 
  e) esame  preventivo  delle  situazioni  suscettibili  di  generare
rischi  fiscali  significativi  e   risposta   alle   richieste   dei
contribuenti nel piu' breve tempo possibile; 
  f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione
effettuate dagli organi di gestione, sulla base  della  relazione  di
cui all'articolo 4, comma 2, delle  risultanze  delle  attivita'  dei
soggetti incaricati, presso  ciascun  contribuente,  della  revisione
contabile, nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei  pareri
degli organismi di vigilanza. 
  2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni: 
  a)  istituzione  e  mantenimento  del   sistema   di   rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per  garantire
il conseguimento delle finalita' di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
nonche' attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente
ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate; 
  b)   comportamento   collaborativo    e    trasparente,    mediante
comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate  dei
rischi di natura fiscale e,  in  particolare,  delle  operazioni  che
possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva; 
  c) risposta alle richieste della Agenzia  delle  entrate  nel  piu'
breve tempo possibile; 
  d) promozione di una cultura aziendale  improntata  a  principi  di
onesta',  correttezza  e   rispetto   della   normativa   tributaria,
assicurandone  la   completezza   e   l'affidabilita',   nonche'   la
conoscibilita' a tutti i livelli aziendali. 

                               Art. 6 
 
                               Effetti 
 
  1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per i contribuenti
di pervenire con l'Agenzia delle entrate  a  una  comune  valutazione
delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima  della
presentazione  delle  dichiarazioni  fiscali,  attraverso  forme   di
interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la
possibilita' dell'anticipazione del controllo. 
  2. L'adesione al regime comporta altresi' per  i  contribuenti  una
procedura   abbreviata   di   interpello   preventivo    in    merito
all'applicazione delle disposizioni tributarie a  casi  concreti,  in
relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali.  L'Agenzia
delle entrate, entro quindici  giorni  dal  ricevimento,  verifica  e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la sufficienza
e l'adeguatezza della documentazione  prodotta  con  la  domanda.  Il
termine  per  la  risposta  all'interpello  e'  in   ogni   caso   di
quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal  ricevimento  della  domanda
ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia
delle  entrate  effettua  accessi   alle   sedi   dei   contribuenti,
definendone con loro i  tempi,  per  assumervi  elementi  informativi
utili per la  risposta.  I  contribuenti  comunicano  all'Agenzia  il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme  da  quello  oggetto
della  risposta  da  essa   fornita.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  disciplinati  i
termini e le modalita' applicative del presente articolo in relazione
alla procedura abbreviata di interpello preventivo. 
  3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo  ed
esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5,  comma
2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali,
se l'Agenzia non condivide la  posizione  dell'impresa,  le  sanzioni
amministrative applicabili sono ridotte della meta'  e  comunque  non
possono essere applicate in misura superiore al minimo  edittale.  La
loro riscossione e' in ogni  caso  sospesa  fino  alla  definitivita'
dell'accertamento. 
  4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia  delle  entrate
comunica alla Procura  della  Repubblica  se  il  contribuente  abbia
aderito  al  regime  di  adempimento  collaborativo,   fornendo,   se
richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio
fiscale e all'attribuzione di ruoli e  responsabilita'  previsti  dal
sistema adottato. 
  5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito nel  relativo
elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate. 
  6. I contribuenti che  aderiscono  al  regime  non  sono  tenuti  a
prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi  delle  imposte,  sia
dirette sia indirette. 

                               Art. 7 
 
                       Competenze e procedure 
 
  1. L'Agenzia delle entrate e' competente in  via  esclusiva  per  i
controlli  e  le  attivita'  relativi  al   regime   di   adempimento
collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime. 
  2. I contribuenti che nel rispetto del presente decreto adottano un
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale  e  che  intendono   aderire   al   regime   di   adempimento
collaborativo, inoltrano domanda in  via  telematica  utilizzando  il
modello reso disponibile sul sito istituzionale della  Agenzia  delle
entrate. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei  requisiti  di  cui
all'articolo  4,  nonche'  al  comma  4,  comunica  ai   contribuenti
l'ammissione al regime  entro  i  successivi  centoventi  giorni.  Il
regime si applica  al  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si  intende
tacitamente rinnovato qualora non sia  espressamente  comunicata  dal
contribuente la volonta' di non permanere nel regime  di  adempimento
collaborativo. 
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  con  provvedimento  motivato,  puo'
dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per  la  perdita
dei requisiti di  cui  all'articolo  4  o  al  comma  4,  ovvero  per
l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2. 
  4. In fase di prima applicazione: a)  il  regime  e'  riservato  ai
contribuenti di maggiori dimensioni,  che  conseguono  un  volume  di
affari o di  ricavi  non  inferiore  a  dieci  miliardi  di  euro  e,
comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di  adesione
al Progetto Pilota sul Regime di  Adempimento  Collaborativo  di  cui
all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale
dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno
per la gestione del rischio fiscale e che  conseguono  un  volume  di
affari o di ricavi non  inferiore  a  un  miliardo  di  euro;  b)  la
competenza per le attivita' di cui al  comma  1  e'  attribuita  alla
Direzione  Centrale  Accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabiliti  i
criteri  in  base  ai   quali   possono   essere,   progressivamente,
individuati gli ulteriori contribuenti  ammissibili  al  regime,  che
conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello  di
cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Entro il 31
dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e' fissato il termine finale della fase  di  prima  applicazione  del
regime.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   trasmette
annualmente alle Commissioni parlamentari  competenti  una  relazione
sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento  collaborativo.
La prima relazione e' trasmessa entro il 31 luglio 2017. 
  5. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono disciplinate le modalita' di applicazione del regime  di
adempimento collaborativo. 

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

                               Art. 8 
 
                    Clausola di invarianza oneri 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  le
Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                       Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri   
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

(fonte www.gazzettaufficiale.it)

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