Non proporzionata l’ammenda pari al 60% del contante non dichiarato al passaggio di frontiera UE (fonte curia.europa.eu)
Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 90/15
Sentenza nella causa C-255/14
Robert Michal Chmielewski / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Imponendo un’ammenda pari al 60% del denaro contante non dichiarato al passaggio di una frontiera esterna dell’UE, la normativa ungherese viola il diritto dell’Unione
L’importo di questa ammenda non è proporzionato alla gravità dell’infrazione, consistente nella violazione dell’obbligo di dichiarare il possesso di una somma pari o superiore a EUR 10 000
Al fine di prevenire i movimenti illeciti di denaro contante, un regolamento dell’Unione (1) prevede che ogni persona fisica che passa una frontiera esterna dell’Unione con almeno EUR 10 000 di denaro contante dichiari tale somma alle autorità dello Stato membro del luogo di passaggio di frontiera. Tale dichiarazione deve indicare, in particolare, la provenienza del denaro nonché l’uso che si prevede di farne. In forza del regolamento, gli Stati membri devono stabilire le sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di inadempienza dell’obbligo di dichiarazione.
In Ungheria, l’importo delle ammende da infliggere in caso di inadempienza dell’obbligo di dichiarazione dipende dall’entità della somma di denaro contante non dichiarata. Il diritto ungherese impone il pagamento di un’ammenda del 60% su ogni somma non dichiarata superiore a EUR 50 000.
Il 9 agosto 2012, il sig. Robert Michal Chmielewski è entrato in Ungheria dalla Serbia, senza dichiarare il contante che trasportava con sé, per un importo complessivo di EUR 147 492 e composto da 249 150 leva bulgari (BGN), 30 000 lire turche (TRY) e 29 394 lei romeni (RON). Le autorità ungheresi gli hanno quindi inflitto un’ammenda pari a HUF 24 532 000 (circa EUR 78 000) per violazione dell’obbligo di dichiarazione.
Il sig. Chmielewski ha presentato ricorso avverso la decisione delle autorità ungheresi sostenendo che la normativa ungherese, in base alla quale era stata inflitta la sanzione, era in contrasto con il diritto dell’Unione. La controversia è stata sottoposta al Kecskeméti közigazgatási és munkaügyi bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro di Kecskemét, Ungheria), che chiede alla Corte di giustizia se l’importo dell’ammenda fissato dal diritto ungherese sia conforme al requisito posto dal regolamento, secondo il quale la sanzione inflitta per l’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione deve essere proporzionata all’infrazione commessa.
Con la sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, che, in mancanza di armonizzazione europea delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza dell’obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
La Corte afferma poi che un sistema che fa dipendere l’importo delle sanzioni dalla somma di denaro contante non dichiarata non è, in linea di principio, in quanto tale sproporzionato. Del pari, la condizione di proporzionalità che deve essere soddisfatta dalle sanzioni introdotte dagli Stati membri non impone che le autorità competenti debbano tener conto delle circostanze concrete e specifiche di ogni caso, quali l’intenzionalità o la recidiva.
Tuttavia, in considerazione del fatto che l’infrazione in parola consiste unicamente nella violazione dell’obbligo di dichiarazione e non nella partecipazione ad attività fraudolente o illecite, un’ammenda il cui importo corrisponde al 60% della somma di denaro contante non dichiarata, ove tale somma sia superiore a EUR 50 000, non risulta proporzionata. Tale ammenda, infatti, eccede i limiti di quanto è necessario per garantire il rispetto di detto obbligo e assicurare il conseguimento degli scopi perseguiti dal regolamento.
La Corte rileva, infine, che il regolamento prevede la possibilità di trattenere il denaro contante non dichiarato al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli e le verifiche necessari quanto alla provenienza di tale denaro, all’uso che si prevede di farne e alla sua destinazione. In tal senso, una sanzione consistente in un’ammenda di importo inferiore unitamente ad una misura di trattenimento del denaro contante non dichiarato sarebbe idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti dal regolamento senza eccedere i limiti di quanto necessario a tal fine.
La Corte statuisce quindi che il regolamento osta alla normativa ungherese in quanto essa sanziona la violazione dell’obbligo di dichiarazione con un’ammenda il cui importo corrisponde al 60% della somma di denaro contante non dichiarata, ove tale somma sia superiore a EUR 50 000.
(1) Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309, pag. 9).
(fonte curia.europa.eu)