Il microcredito per le persone vulnerabili e per la microimprenditorialità
Il microcredito è un finanziamento di ammontare modesto erogato a soggetti che hanno difficoltà di accesso al credito.
Si tratta di uno strumento attraverso il quale si persegue un duplice scopo, vale a dire:
- lottare la povertà e l’esclusione sociale (attraverso il cosiddetto microcredito per le persone vulnerabili);
- promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro e sostenere la nascita e la crescita di attività di lavoro autonomo e della piccola e media impresa (attraverso il cosiddetto microcredito per la microimprenditorialità).
Un elenco degli operatori di microcredito è reperibile sul sito www.consulentidellavoro.it.
L’erogazione del microcredito è sostenuta dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia sul credito alle piccole e medie imprese, concedendo gratuitamente una garanzia a lavoratori autonomi e microimprese che non siano in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale proprio perché non dotati di idonee garanzie. Nel 2015 la dotazione del fondo è pari a circa 40 milioni di euro.
Al fine di assicurare un più ampio accesso al fondo, dal 27 maggio 2015 è stata avviata una procedura di prenotazione della garanzia direttamente attivabile per via telematica da parte dei soggetti beneficiari finali che intendano richiedere un finanziamento ad un soggetto finanziatore abilitato all’esercizio del microcredito.
Nelle prime 72 ore sono state inoltrate 5.016 domande. L’importo medio dei finanziamenti è di 24.063 euro. L’importo totale dei finanziamenti per i quali è stata prenotata la garanzia è pari a 120.701.497 euro, mentre l’importo delle garanzie prenotate è di 96.561.198 euro (80% dei finanziamenti). Già 2 milioni di euro risultano confermati a seguito della presentazione dei progetti, da parte delle imprese interessate, presso uno degli istituti che effettuano prestazioni di microcredito.
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MICROCREDITO PER LE PERSONE VULNERABILI
Chi sono i beneficiari?
Il finanziamento può essere erogato a favore di persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:
- stato di disoccupazione;
- sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
Cosa si può finanziare?
Il finanziamento deve consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.
Il finanziamento è destinato all’acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del suo nucleo familiare (ad esempio spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l’accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l’accesso all’istruzione scolastica).
La sussistenza delle condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale e l’effettiva destinazione delle somme corrisposte vengono verificate anche richiedendo apposite prove documentali.
Che caratteristiche hanno i finanziamenti?
Il finanziamento ha una durata massima di cinque anni e non può eccedere il limite di 10.000 euro.
Il finanziamento deve essere erogato a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG), comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato al finanziamento concesso non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazione posta in essere (cfr. l. n. 108 del 1996), moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Sono nulle le clausole contrattuali non conformi a tale previsione. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto; in tale ipotesi si applica il tasso effettivo globale nella misura sopra individuata.
Il finanziamento non è assistito da garanzie reali.
Esistono obblighi informativi?
Gli operatori di microcredito e i soggetti da questi incaricati della promozione e del collocamento dei contratti di finanziamento forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in forma chiara e concisa.
Tra le informazioni rientrano almeno il tasso annuo effettivo globale (TAEG), la durata del contratto, le altre condizioni economiche del finanziamento e la precisazione delle conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.
Con contratto da stipularsi in forma scritta sono disciplinati il finanziamento, nonché le forme e le modalità con cui l’operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. Il contratto di finanziamento specifica espressamente la destinazione dei fondi erogati e stabilisce le forme e le modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza ai soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare.
Quali servizi ausiliari sono forniti?
Il finanziamento deve essere accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di informazione al fine di migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite.
Tali servizi devono essere realizzati per l’intera durata del piano di rimborso dall’operatore di microcredito ovvero da soggetti specializzati nella loro erogazione.
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MICROCREDITO PER LA MICROIMPRENDITORIALITA’
Chi sono i beneficiari?
Il finanziamento per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa può essere concesso a persone fisiche, società di persone(società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463 bis c.c.), associazioni e società cooperative.
Sono esclusi i seguenti soggetti:
- lavoratori autonomi o imprese titolari di partita Iva da più di cinque anni;
- lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata e società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
- imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti per escludere la soggezione a fallimento e concordato preventivo (art. 1, comma 2, r.d. n. 267 del 1942) ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.
Cosa si può finanziare?
Il finanziamento deve essere finalizzato all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro.
La concessione del finanziamento può essere finalizzata:
- all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria, volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti.
L’effettiva destinazione del finanziamento viene verificata anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.
Che caratteristiche hanno i finanziamenti?
Il finanziamento ha una durata massima di sette anni. Qualora il finanziamento sia concesso per il sostenimento dei costi di corsi di formazione, la sua durata è coerente con il piano di istruzione e in ogni caso non superiore a dieci anni.
Il finanziamento non può eccedere il limite di 25.000 euro per ciascun beneficiario.
Qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata, il limite può essere aumentato di 10.000 euro subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.
Allo stesso soggetto può essere concesso un nuovo finanziamento per un ammontare che, sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi descritti al capoverso precedente, di 35.000 euro.
Il finanziamento non può essere assistito da garanzie reali.
Quali sono i canali distributivi?
Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento.
Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei soggetti specializzati nell’erogazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.
Come viene rimborsato il finanziamento?
Il rimborso del finanziamento è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale.
La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse alle caratteristiche del progetto finanziato.
Quali servizi ausiliari sono forniti?
I finanziamenti devono essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Nella fase istruttoria e durante il periodo di rimborso l’operatore di microcredito presta almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:
- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
- supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato.
Esistono obblighi informativi?
Gli operatori di microcredito e i soggetti da questi incaricati della promozione e del collocamento dei contratti di finanziamento forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.
Le informazioni sono fornite gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in forma chiara e concisa.
Tra le informazioni rientrano almeno il tasso annuo effettivo globale (TAEG), la durata del contratto, le altre condizioni economiche del finanziamento e la precisazione delle conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.
Con contratto da stipularsi in forma scritta sono disciplinati il finanziamento, nonché le forme e le modalità con cui l’operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.
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IL FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Una quota delle risorse del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito da destinare a professionisti ed imprese.
Le disponibilità finanziarie del fondo – nel 2015 pari a circa 40 milioni di euro – non sono utilizzate per erogare direttamente i finanziamenti, ma per favorirne la concessione attraverso la garanzia pubblica.
Chi sono i soggetti beneficiari?
I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia del Fondo sono esclusivamente professionisti ed imprese operanti nei settori individuati dalle disposizioni operative.
Quali sono i criteri di selezione?
Le operazioni di microcredito sono ammesse alla garanzia del Fondo senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo.
a garanzia del Fondo è rilasciata gratuitamente.
Con quali modalità è concessa la garanzia?
Il Fondo interviene con la garanzia diretta (concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari vigilati e agli operatori del microcredito) e con la controgaranzia (concessa ai Confidi o altri fondi di garanzia), secondo le modalità previste dalle disposizioni operative del Fondo.
La garanzia diretta è concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento da questi concesso. Entro questo limite la garanzia diretta copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. La garanzia diretta non è disponibile in Toscana, Marche e Abruzzo.
Nel caso di controgaranzia, la copertura è concessa nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che il Confidi o altro fondo di garanzia abbia rilasciato, a sua volta, una garanzia non superiore all’80% dell’operazione finanziaria. Entro questo limite la controgaranzia copre fino all’80% della somma liquidata dal Confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili sulla stessa operazione con altre garanzie pubbliche, nei limiti delle misure massime previste per il Fondo, e con altri regimi di aiuto.
Il beneficiario finale può accedere direttamente al Fondo?
Dal 27 maggio 2015 i soggetti beneficiari finali del microcredito possono accedere direttamente al Fondo, presentando – anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore – richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti.
La richiesta di prenotazione è inoltrata in via telematica accedendo all’apposita sezione del sito internet del Fondo dedicata al microcredito. Per ottenere le credenziali di accesso è necessario registrarsi inserendo nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail. La prenotazione viene effettuata mediante presentazione del modulo di richiesta. Completata la procedura, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione e produce la ricevuta dell’avvenuta prenotazione delle risorse. Questo documento deve essere presentato dal beneficiario finale al soggetto al quale intende richiedere il finanziamento.
La prenotazione resta valida per cinque giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro tale termine la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che a sua volta deve attestare di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento.
La prenotazione conserva la sua validità per sessanta giorni successivi alla data della conferma. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intenda concedere il finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale deve, entro tale termine, inviare al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia. Nel caso in cui la richiesta di garanzia sia presentata oltre il predetto termine, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo.
A chi chiedere informazioni?
Per le informazioni sulla procedura di concessione degli interventi del Fondo di Garanzia è possibile contattare il Team Assistenza sia telefonicamente sia via web.
RIFERIMENTI:
- Art. 111 del Testo Unico Bancario – “Microcredito”;
- Art. 39, comma 7 bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (il cosiddetto “Decreto Salva Italia”);
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 – “Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 – “Interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità”;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2015 – “Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità”;
- Circolare del 26 maggio 2015, n. 8 – “Avvio dell’operatività del Fondo sulle operazioni di microcredito e della relativa procedura di prenotazione on line“;
- Disposizioni operative pubblicate con circolare del 26 maggio 2015, n. 8.
- Leggi su “Il diritto di tutti“
- Leggi su Giuffrè.it