201307.05
0

Privilegio per crediti erariali, retroattività limitata dal principio di ragionevolezza (nota a Corte Cost. 170/2013)

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disciplina che ha incrementato il novero dei crediti erariali assistiti dal privilegio nell’ambito delle procedure fallimentari anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore della Manovra Correttiva del 2011 (art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, d.l. n. 98 del 2011).

Le disposizioni censurate estendono il regime dei privilegi erariali a procedure fallimentari nel cui ambito sia già divenuto definitivo lo stato passivo esecutivo, superando anche il limite del cosiddetto giudicato “endo-fallimentare”: tale effetto determina una alterazione dei rapporti tra i creditori, già accertati con provvedimento del giudice ormai consolidato dall’intervenuta preclusione processuale, e favorisce le pretese economiche dello Stato a detrimento delle concorrenti aspettative delle parti private. Ciò determina sia una lesione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., sia la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 6 Cedu, in ragione del pregiudizio arrecato all’affidamento legittimo dei privati, in mancanza di interessi di rango costituzionale idonei a giustificare l’intervento legislativo retroattivo: la disciplina censurata da un lato opera a favore di una sola parte del procedimento concorsuale, perseguendo unicamente l’interesse economico dello Stato, dall’altra vanifica le aspettative di riparto del credito legittimamente maturate dai creditori concorrenti.

La Consulta, pur ribadendo che il divieto di retroattività della legge riceve il crisma costituzionale esclusivamente in ambito penale (art. 25 Cost.), rileva che, nelle altre materie, il potere legislativo può attribuire portata retroattiva ad una disciplina innovativa a condizione che sia rispettato il principio di ragionevolezza e che sia garantita la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei privati: tali limiti generali sono superati quando – come nel caso di specie – lo Stato esercita una ingerenza nell’amministrazione della giustizia per influenzare l’esito di una controversia in cui sia parte.

La sentenza n. 170 del 2013 ha una duplice valenza paradigmatica.

Attraverso il richiamo all’art. 6 Cedu quale parametro interposto nel giudizio di costituzionalità, l’arresto in commento segna una tappa nel percorso di integrazione delle tutele interne e sovranazionali, avviato dal Giudice delle leggi con le sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007 (cfr. anche sentenza n. 78 del 2012 in tema di anatocismo, richiamata anche in motivazione).

Restringendo l’osservazione alla materia tributaria, la pronuncia si pone in linea di continuità con la più avanzata giurisprudenza costituzionale europea in materia di leggi retroattive: ad esempio si segnala l’ordinanza del 10 ottobre 2012 (http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20121010_1bvl000607.html), con la quale il Tribunale Costituzionale Federale tedesco ha affermato che le modifiche, con efficacia retroattiva, delle norme tributarie nel periodo di riscossione e accertamento dell’imponibile, potendo assimilarsi ai casi di retroattività propria, richiedono il rispetto di requisiti particolari per la tutela del legittimo affidamento e del principio della proporzionalità.

La Corte di Strasburgo, solitamente riluttante ad applicare la Cedu in ambito tributario (cfr. sentenza del 12 luglio 2001, Ferrazzini contro Italia), ha censurato una norma francese intervenuta a sanare – anche in pendenza di giudizio – i controlli fiscali irregolari per incompetenza territoriale o ratione materiae dell’ufficio procedente, ravvisando una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 poiché l’ingerenza nell’esercizio di diritti fondamentali dei ricorrenti, attuata attraverso un intervento legislativo retroattivo, non era giustificata da una ragione di utilità pubblica e il pregiudizio recato alla proprietà aveva un carattere anormale e esorbitante (sentenza del 27 luglio 2009, Joubert contro Francia).

(Corte Cost., 4 luglio 2013, n. 170)

Download (PDF, 34KB)