Cass., sez. trib., 27 giugno 2011, n. 14027 (massima)
Il contraddittorio è fase essenziale nel contesto dell’esercizio del potere di accertamento fondato sull’applicazione di parametri e studi di settore. Tuttavia l’esito di tale contraddittorio da un lato non preclude l’impugnazione dell’atto impositivo e, dall’altro, consente in caso di comportamento inerte del contribuente di valutarne il contegno e di rendere sufficiente il rinvio allo strumento statistico ai fini della motivazione.