201112.21
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Cass., sez. III civ., 29 agosto 2011 (ord.), n. 17628 (massima)

E’ illegittima la cartella di pagamento che contepli la richiesta di importi costituenti entrate di diritto privato, quale la tariffazione del servizio idrico applicata dal gestore, in carenza di idoneo titolo esecutivo.

Salvo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 46/1999 per l’iscrizione a ruolo della tariffa dei servizio idrico intergrato, di cui al D.Lgs. n. 152/2006, art. 156, che costituisce un’entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.

  • Privatizzazione dei servizi pubblici e riscossione coattiva (nota a Cass. 17628/2011)