Comm. trib. reg. Toscana, sez. XXVI, 1° aprile 2009, n. 26 (testo)
Svolgimento del processo
A seguito di accertamenti della Guardia di finanza, l’A.G.E. – Ufficio di F. (Ufficio) notificò in data 19 dicembre 2006 alla G.F. s.p.a. avviso di accertamento (…) per IRPEG, IRAP, IVA e mancato versamento di ritenute alla fonte per l’anno 2001. (Omissis)
Le contestazioni in oggetto erano state originate, in particolare, da un rilievo concernente un contratto di locazione finanziaria relativo ad un complesso immobiliare situato in C., sede della società accertata G.F., che era stato ritenuto simulato a scopo essenzialmente elusivo perché ricollegabile ad una ipotesi di abuso di diritto, come tale non opponibile all’Amministrazione finanziaria.
L’Ufficio basò l’avviso di accertamento sui seguenti rilievi in fatto:
- a) il complesso immobiliare in questione, di proprietà della G.B. era condotto in locazione ordinaria dalla società accertata G.F., appartenente ad un gruppo multinazionale capeggiato dall’inglese G.P. controllante la finanziaria G.F.L. (100%) e la società capogruppo italiana, la predetta G.B. (100%), che a sua volta controllava la stessa G.F. (99,8%) e la s.r.l. T. (100%);
- b) in data 17 dicembre 1999, la G.F. manifestò l’intenzione di acquistare il complesso immobiliare dalla proprietaria G.B.;
- c) in data 5 gennaio 2000 il complesso in questione fu, invece, venduto dalla G.B. alla T. e, con contratto stipulato nello stesso giorno, da parte di quest’ultima fu concesso in locazione finanziaria di tipo traslativo alla società G.F.;
- d) il 14 febbraio 2000, la T. ricevette un finanziamento da parte della società inglese G.F.L. su disposizione della società inglese G.P. d’importo che, sommato al proprio capitale, coincideva con il prezzo del complesso immobiliare acquistato;
e le seguenti considerazioni in diritto:
1) la scelta della locazione finanziaria di tipo traslativo del complesso immobiliare fatta dalla G.F. in luogo del suo acquisto immediato, che pure essa aveva preventivato, dava adito presumere ragionevolmente che tale mutata operazione non avesse altra motivazione economica se non quella di lucrare il risparmio fiscale conseguibile grazie alla deduzione dei canoni della locazione finanziaria per i 9 anni della sua durata, con maggior convenienza rispetto ad altre imposizioni cui sarebbe stata assoggettata in caso di compravendita;
2) conseguentemente, nel comportamento della G.F. era configurabile un’ipotesi di abuso del diritto, nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell’Unione europea come ipotesi di ricorso a figure giuridiche di per sé lecite ma senza alcun altro motivo economico al di fuori di quello di conseguire un risparmio fiscale;
3) l’abuso di diritto era stato realizzato mediante il contratto di locazione finanziaria tra la G.F. e la T., soltanto simulato, con interposizione fittizia di quest’ultima nella reale compravendita avvenuta tra G.F. e la G.B. (Omissis)
Motivi della decisione
(Omissis) La Commissione ritiene, infine, fondato il nono motivo d’appello concernente la richiesta di non applicare le sanzioni comminate nell’avviso di accertamento impugnato in considerazione di «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria» ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212/2000. Infatti, la Commissione riconosce esservi stata incertezza della giurisprudenza sull’ambito e la portata del divieto dell’abuso di diritto, protrattasi per qualche anno fino alle recentissime affermazioni della Corte di cassazione a Sezioni Unite, susseguenti ai fatti in esame, per di più avvertita maggiormente con riguardo all’estensione ai tributi non armonizzati del principio già affermato dalla Corte di giustizia europea per l’ordinamento comunitario riguardo all’IVA.
Di conseguenza, la Commissione annulla l’avviso di accertamento impugnato nella parte concernente le sanzioni perché non irrogabili in quanto sussistono le condizioni richieste dall’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000.
La complessità delle questioni dedotte in giudizio e la parziale reciproca soccombenza consentono alla Commissione di dichiarare la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione, riconosciuta l’ammissibilità del ricorso introduttivo proposto dal contribuente, accoglie parzialmente l’appello e annulla l’avviso di accertamento impugnato nella parte concernente l’irrogazione delle sanzioni. Rigetta l’appello nel resto e dichiara la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.