201005.20
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Comm. trib. prov. Vicenza, sez. III, 28 gennaio 2009, n. 6 (testo)

Fatto

Con ricorso ritualmente notificato e depositato B.G. s.p.a. (incorporante delle C.M. s.p.a.) impugnava l’avviso di accertamento in materia Irpeg e IRAP emesso per l’anno d’imposta 2003 dall’Agenzia delle entrate.

L’Ufficio, a seguito di processo verbale del 21 ottobre 2005 della Guardia di Finanza e previa richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, ha emesso l’avviso impugnato, evidenziando il carattere elusivo dell’operazione di fusione nelle C.M. e di successiva scissione della società P. s.p.a.

In particolare, le riprese operate dall’Amministrazione finanziaria riguardavano l’omessa ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta, con recupero ad imposizione dei vantaggi conseguiti per euro 5.829.232,00, nonché l’indebita deduzione di componenti negativi di reddito per euro 1.426.177,00.

A sostegno del gravame la ricorrente formulava una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che gli atti in parola non risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa, sostenendo di essere del tutto estranea rispetto ai comportamenti elusivi asseritamente addebitati.

L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, controdeducendo alle eccezioni di parte ricorrente e, conclusivamente, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 15 luglio 2008 la causa veniva trattenuta in decisione.

Diritto

(Omissis) 4. Sulla presunta violazione dell’art. 10 dello Statuto (legge n. 212/2000) e degli artt. 5, 6 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, la ricorrente sostiene che l’applicazione della norma antielusiva ex art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 non può essere causa di sanzioni vista la liceità della condotta posta in essere, asserendo inoltre che il disconoscimento di vantaggi tributari sarebbe già di per sé una sanzione.

Osserva il Collegio che nella norma ex art. 37-bis non è comminata alcuna sanzione, salvo il sussistere di un riferimento nel sesto comma, ma trattasi di un automatismo derivante dal richiamo all’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.

Del resto, la figura della sanzione non sarebbe coerente con la fattispecie elusiva ove, in sostanza, si realizza un aggiramento delle norme, ma non la loro violazione, mentre il D.Lgs. n. 472/1997, applicato dall’Ufficio, attiene peculiarmente alle sanzioni connesse alle violazioni della normativa fiscale.

Dunque, il disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti rappresenta già in sé una sanzione sufficiente per un comportamento che, per aspetti diversi da quelli riferibili all’art. 37-bis, appare lecito.

  1. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi parzialmente accolto, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.

P.Q.M.

La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione. Spese del giudizio interamente compensate.