Comm. trib. prov. Vicenza, sez. III, 28 gennaio 2009, n. 6 (massima)
Il disconoscimento dei vantaggi tributari derivanti da condotte elusive ex art. 37 bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 non comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, giacché la figura della sanzione non sarebbe coerente con una fattispecie in cui si realizza un aggiramento di norme e non la loro violazione; inoltre, il disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti rappresenta già in sé una sanzione sufficiente per un comportamento che, per aspetti diversi da quelli riferibili all’art. 37 bis, d.p.r. n. 600 del 1973, appare lecito.