Cass., sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17229 (massima)
Non è censurabile in sede di legittimità la decisione, immune da vizi logici, con cui il giudice d’appello ha ritenuto illegittimo l’accertamento fondato esclusivamente su studi di settore che prescindono totalmente dalla realtà aziendale. Gli studi di settore previsti dall’art. 62 bis, d. l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, rivestono natura di atti amministrativi generali di organizzazione e hanno struttura oggettiva e soggettiva categoriale e, quindi, di genere: il loro utilizzo non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’ufficio senza che l’attività istruttoria amministrativa sia stata completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento, cioè consentendo al contribuente, ai sensi dell’art. 12, 7° comma, l. 27 luglio 2000, n. 212, di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima che sia costretto ad adire il giudice tributario, per vincere la mera praesumptio hominis costituita dagli studi di settore.